Chi non accetta il mancato riconoscimento dell’invalidità, può, comunque, presentare ricorso 104. Accettare, invece, tacitamente la bocciatura, significa, precludersi la possibilità di vedersi riconoscere l’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità a seconda di ciò che era l’oggetto della richiesta.

Di recente è stata anche denunciata lo scandalo liste d’attese domanda 104.

Fare ricorso 104, quindi, significa impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria, il provvedimento con cui la commissione INPS nega il riconoscimento.

Esiste, tuttavia, un termine entro cui agire. L’impugnazione deve essere fatta entro 6 mesi dall’emanazione del provvedimento di diniego stesso.

Laddove si lasci trascorrere questo periodo senza fare nulla, l’unica strada percorribile sarà quella di presentare una nuova domanda per il riconoscimento della 104.

Ricorso 104, la nomina del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio)

Il ricorso 104 deve essere presentato al tribunale territorialmente competente. E’ qui che il cittadino può impugnare il verbale sanitario di rifiuto.

Una volta presentato ricorso, l’iter prevede che il giudice nomini un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio). Tale figura ha il compito di effettuare tutti gli approfondimenti del caso per verificare se in capo al “ricorrente” ci siano i requisiti sanitari per la 104.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio è affiancato, nello svolgimento del suo ruolo, da un medico legale dell’INPS.

Al termine degli accertamenti, il consulente stesso deve stilare una relazione peritale definitiva che poi dovrà trasmettere al giudice. Quest’ultimo poi, stabilisce un tempo (non superiore a 30 giorni) durante il quale le parti (il ricorrente e chi ha emanato il provvedimento di rifiuto oggetto del ricorso) devono dichiarare se intendano contestare o meno le conclusioni che il consulente tecnico ha esposto nella menzionata relazione.

L’omologazione della relazione CTU

Se nel tempo appena indicato non pervengono dichiarazioni di contestazione, il giudice procede con l’emanazione di un decreto che omologa la relazione del consulente tecnico.

Da questo momento quella relazione non può essere più modificata e nemmeno impugnata.

Nel caso in cui, invece, nei 30 giorni di cui sopra, una e entrambe le parti (INPS e cittadino ricorrente) facciano pervenire contestazioni alla relazione del CTU, il giudice fissa un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale la parte dissenziente dovrà presentare ricorso davanti allo stesso giudice.