Il decreto Sostegni-Bis, post conversione in legge, prevede una disposizione volta a favorire la ricontrattazione dell’affitto del locale commerciale.

I contratti di locazione commerciale

Nell’ambito dell’autonomia negoziale, locatore e conduttore sono sempre legittimati a rinegoziare il contratto che li vincola e a determinare liberamente la durata delle nuove condizioni contrattuali (fermo il limite trentennale per i contratti di locazione ex art. 1573 c.c.).

Ad ogni modo, le locazioni commerciali sono disciplinate dalla Legge 392/1978.

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo’ essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita’ di seguito indicate:

  • industriali, commerciali e
  • artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.

La disposizione circa la durata contrattuale si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo.

Affitto locale commerciale: la ricontrattazione del canone

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, post conversione in Legge (Legge n°106/2021), prevede una disposizione volta a favorire la ricontrattazione dei contratti di affitto di locale commerciale. Oltre alla proroga del bonus affitti.

Nello specifico, la norma si pone l’obiettivo di favorire  un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici.

Il locatario e il locatore di contratti di affitto di locale commerciale, sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

Ciò è ammesso laddove:

  • il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dal COVID-19 ovvero
  • non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.

Tali misure di favore riguardano esclusivamente i locatari esercenti attivita’ economica.

Tali soggetti  devono aver registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020. Inoltre,  l’attivita’ deve essere stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020.