Un contribuente fa presente all’Agenzia delle Entrate che nell’atto di acquisto agevolato della propria abitazione gli è stato riconosciuto un credito d’imposta per il riacquisto prima casa del quale, però, non ha potuto fruire in sede di rogito notarile in quanto la suddetta compravendita era soggetta ad IVA. Pertanto, questi ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall’IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, in sede di dichiarativo gli è stato possibile recuperare solo una parte di detto credito, in quanto non vi era sufficiente capienza per poterlo recuperare totalmente.

Ora poiché il contribuente a breve acquisterà un immobile per la villeggiatura, è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se è possibile utilizzare il credito d’imposta residuo per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all’atto di compravendita di questo secondo immobile.

È questo il contenuto dell’istanza di interpello cui le Entrate hanno dato riscontro con la Risposta n. 223 del 22 luglio 2020.

Il credito d’imposta riacquisto prima casa: quando spetta?

Il credito d’imposta per il riacquisto prima casa è legislativamente previsto dall’’art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, a norma del quale, chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Il benefico spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto (Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2016).

Secondo quanto si evince dalla Circolare n. 19/E del 2001, il contribuente può utilizzare il credito d’imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione nel Modello F24.

Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto ed è necessario manifestare (la volontà di fruirne) nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate: ok all’utilizzo del credito residuo

Con riferimento al quesito del contribuente istante, l’Amministrazione ha ricordato che con la Circolare n. 17 del 2015, è stato, altresì, precisato che nell’ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione in F24. Dunque, da quanto chiarito con il citato documento di prassi si evince che le opzioni di utilizzo di cui sopra hanno carattere alternativo, ma non preclusivo.

Pertanto, conclude l’Agenzia, “nella fattispecie, in esame, in cui l’interpellante non potendo utilizzare il credito d’imposta per l’atto di acquisto, in quanto soggetto ad IVA, ha utilizzato solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell’Irpef, si ritiene che l’istante possa chiedere di poter utilizzare il residuo del proprio credito d’imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per lo stipulando atto di compravendita”.