La pensione di reversibilità spetta anche in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti.

Lo afferma l’iNPS con la circolare n° 19/E 2022, allineandosi finalmente ai diversi interventi giurisprudenziali che si sono espressi in tal senso.

La pensione di reversibilità

L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità in quanto superstiti (Fonte portale INPS):

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data dellasentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i figli minorenni alla data del decesso del dante causa ;
  • i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età;
  • ecc.

Nella circolare Inps, n.

185 del 2015, l’istituto di previdenza ha ammesso nero su bianco che anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti.  Nel caso di addebito della separazione, lo stesso ha diritto al trattamento in argomento solo se titolare di assegno alimentare.

Quindi, sulla base della sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale, l’INPS, subordina, pertanto, il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, alla sussistenza del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Reversibilità dopo divorzio, la pensione spetta anche a chi ha l’addebito di separazione

Su tale ultimo passaggio, la giurisprudenza ha tuttavia cambiato orientamento. Tale cambiamento è stato confermato in numerose pronunce. La Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Da qui, l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, recepisce il menzionato orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Mettendolo nero su bianco nella circolare n°19/2022.

Pertanto, si legge nella circolare:

nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

In sintesi, il l coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti (Fonte Inps).