La Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 12 dicembre 2019, sancisce un principio fondamentale in tema di responsabilità del commercialista.

Secondo la Suprema Corte, il commercialista non è da ritenersi responsabile nel caso di omessa contabilizzazione e mancata dichiarazione dei ricavi, a meno ché la società non riesca a provare in giudizio di aver consegnato al professionista stesso tutti i documenti contabili.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

Con tale ordinanza, viene respinto definitivamente il ricorso di una società, la quale, già in sede di primo e secondo grado di giudizio, si è vista respingere la pretesa di risarcimento dei danni per responsabilità professionale del commercialista, in quanto, secondo i legali della società, esso non avrebbe tenuto correttamente le scritture contabili.

L’ordinanza, sopra citata, è stata accompagnata dalle seguenti motivazioni:

  • I ricorrenti, che sostengono di aver consegnato al professionista i documenti contabili poi non correttamente registrati da quest’ultimo, dovevano indicare e produrre in giudizio i documenti stessi in modo tale da fornire la prova della consegna;
  • Non spetta al commercialista il compito di provare elementi utili per contestare gli addebiti dell’Agenzia delle Entrate (come il fatto che i documenti fossero stati correttamente consegnati dai propri clienti);
  • I clienti, che affermano la mancanza di diligenza professionale della commercialista nell’assolvere il suo incarico (non avendo la stessa fornito informazioni in merito ai frequenti saldi negativi di cassa), dovevano quantomeno indicare il contenuto e l’ampiezza del mandato conferito.

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