Una volta emesso lo scontrino elettronico è possibile effettuare un’operazione di reso o di annullo dell’operazione documentata in precedenza.

Ecco in chiaro quando è possibile intervenire sullo scontrino elettronico originario e quando invece è necessario emettere uno scontrino di reso o di annullo.

L’obbligo di scontrino elettronico

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi è in essere:

  • dal 1°luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000;
  • dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri.

Il volume d’affari complessivo da prendere a riferimento è quello complessivo relativo al periodo d’imposta 2018.

Dal punto di vista pratico, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi. Certificazione effettuata mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscali. Rimane ferma la possibilità di richiedere la fattura all’atto dell’acquisto del bene o del servizio.

Nel D.M. M.e.f. 10 maggio 2019 così come modificato dall’ulteriore decreto 24 dicembre 2019, sono previste specifici esoneri dell’obbligo in parola.

Per i soggetti con obbligo dal 1° gennaio, il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio ha esteso al 1° gennaio 2021 la c.d moratoria delle sanzioni. Difatti, fino alla data da ultimo citata, tali soggetti, potranno adeguarsi al “nuovo” obbligo dotandosi di Registratore Telematico (R.T.). Senza rincorrere in sanzioni. In alternativa  all’R.T., è possibile ricorrere alla procedura offerta gratuitamemte dall’Agenzia delle entrate. Il riferimento è la servizio “Documento commerciale on line.

Nel periodo  di moratoria, gli esercenti non ancora dotati di registratore telematico, devono continuare ad emettere scontrino o ricevuta fiscale. Salvo emissione della fattura su richiesta del cliente. Parimenti, è da rispettare e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettividi cui all’articolo 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 fino alla messa in uso del registratore telematico.

A tal proposito si rimanda all’articolo “Corrispettivi elettronici: proroga moratoria sanzioni” 

Le operazioni di reso e di annullo

Come riportato nelle specifiche operative dell’obbligo in parola, il Registratore Telematico può disporre di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima della emissione del documento commerciale; difatti:

  • successivamente può essere utilizzato solo il documento commerciale,
  • emesso per annullo o per reso.

Per l’emissione dello scontrino di reso o di annullo deve essere richiamato lo scontrino originario (numero identificativo).

Cioè lo scontrino al quale di riferite il reso o l’annullo. Di per sè, il registratore telematico, ne consente la ricerca nella propria  memoria di archiviazione. Difatti, all’Agenzia saranno trasmessi(file giornaliero) i dati relativi all’ammontare delle Vendite per il totale senza tenera conto dei resi e degli annulli, Per la verità, resi e annulli sono riportati in campi separati, al netto dell’Iva.   L’iva invece è indicata tenendo conto delle operazioni di reso e annullo. Ciò comporta che si possono aver anche valore negativi.

E’ possibile procedere con l’emissione di un documento per annullo o reso anche in modalità manuale.

Come da indicazioni dell’Agenzia delle entrate, circolare n°2/ 2020, al di là del numero identificativo originario dello scontrino, il cliente ben potrebbe produrre altri elementi che possono confermare all’esercente l’avvenuto acquisto. Come nel caso della ricevuta del POS o dei vuoti a rendere: in tali casi, l’esercente potrà:

  • riportare nel documento commerciale di reso gli estremi della ricevuta del POS
  • o un codice generico.

Inoltre, è possibile risalire al documento oggetto di reso o annullo con la  data dell’operazione a cui si fa riferimento o inserendo le aliquote iva delle operazioni oggetto di reso/annullo.

Ad ogni modo, deve prevalere la necessità che il Fisco ” nell’attività di controllo, sia sempre messa in condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica e che la stessa trovi perfetta rispondenza nell’ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate”.

L’emissione dello scontrino elettronico tramite la procedura on line

Le indicazioni operative fin qui analizzate valgono anche se l’esercente ha emesso lo “scontrino” tramite la procedura “Documento commerciale on line”. Anche in questo caso è possibile ricorrere ai documenti di reso e di annullo.

Per l’emissione dello scontrino, lo stesso esercente può ricorrere sia al registratore telematico sia alla procedura web. Non c’è alternatività tra le due opzioni.

Il sistema dell’Agenzia delle entrate somma  i corrispettivi pervenuti dall’RT e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.