Cosa succede se abitazione principale e residenza non coincidono? Si perde l’agevolazione IMU prevista per l’abitazione principale?

Il concetto di abitazione principale e l’esonero IMU per le case non di lusso

L’IMU per l’abitazione principale non di lusso non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].

 Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019]. Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie [art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n. 160 del 2019]:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  •  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • ecc.

L’ordinanza 20686 2021: se la residenza non coincide con l’abitazione principale

Cosa succede se abitazione principale e residenza non coincidono? Si perdono le agevolazioni IMU?

A questa domanda ha risposta la Cassazione con ord.

n. 20686/2021 del 20.07.2021 anche se riferita all’ICI. Le indicazioni sono estensibili anche all’IMU.

Secondo la Cassazione, l’abitazione principale non è necessariamente determinata dalla residenza anagrafica del contribuente. I benefici fiscali previsti per l’abitazione principale
non sono esclusi dalla residenza anagrafica del contribuente in comune diverso da quello in cui è ubicata l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ai fini fiscali, un immobile può essere considerato abitazione principale anche se presso lo stesso il contribuente non ha la residenza.

Il contribuente può dimostrate di risiedere nell’abitazione principale oggetto di esonero IMU anche mediante ricevute di pagamento, assemblee condominiali, dichiarazioni di terzi e fatture relative alle utenze domestiche.