Rendite Inail in aumento a febbraio, ma con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2021. Tutti gli assicurati godranno degli aumenti previsti dalla rivalutazione Istat per due anni, così come previsto dalla normativa.

Con la circolare numero 36 del 14 dicembre 2021, l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie sul lavoro ha aggiornato gli importi a favore dei propri assistiti.

Rendite Inail su del 4,9% da febbraio

Gli aumenti riguardano tutte le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico.

Più nello specifico, la rivalutazione delle rendite Inail si compone di due fasi. La prima, quella standard, prevede l’adeguamento annuo della retribuzione di riferimento sulla base della variazione effettiva del tasso di inflazione.

La seconda parte di rivalutazione scatta quando si registra una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base di riferimento. In tal caso la seconda assorbe la prima (meno consistente).

E poiché nel 2021 è stata rilevata una variazione pari al 12,47% nel 2021 rispetto al 2020 si deve applicare la seconda rivalutazione. Pertanto la riliquidazione al 1° gennaio 2021 risulta del 4,9% (coefficiente 1,0490) rispetto ai valori di rendita vigenti al 31 dicembre 2020 (validi sino al 30 giugno 2021).

Quando sono pagati gli importi aggiornati

Le rendite Inail saranno calcolate d’ufficio secondo gli importi retributivi indicati nella circolare. Gli assegni saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di febbraio 2022. Come di consueto, inoltre, agli interessati sarà trasmessa la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio.

I modelli 170/I e 171/I contenenti le rendite Inail aggiornate riportano anche la situazione delle «quote integrative» e delle «rendite a superstiti» in base ai quanto risulta memorizzato negli archivi informatici Inail.

In caso di variazioni anagrafiche il titolare è tenuto a comunicare alla sede Inail competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del modello, i propri dati anagrafici aggiornati, utilizzando la dichiarazione prestampata.