GIRO DI VITE SUGLI IMMOBILI FANTASMA: RENDITA PRESUNTA PER IMMOBILI NON REGISTRATI

 

Tempi duri per chi ha un immobile non registrato presso l’ufficio del territorio e non ha presentato una denuncia entro il previsto termine del 30 aprile 2011. La circolare 7 del 2011 emanata dall’agenzia del territorio indica quali sono le modalità per acquisire i dati dei fabbricati che non sono mai stati dichiarati, ma che grazie a rilievi aerei e l’incrocio con i dati forniti dall’Agea sono stati individuati e censiti.

 

Immobili urbani non regolarizzati: tecnici al lavoro – A partire dal 2 maggio i tecnici dell’agenzia del territorio coadiuvati da esperti del settore stanno provvedendo a classare gli immobili ed ad attribuirli una rendita presunta. A tal fine la direzione centrale dell’agenzia ha elaborato uno specifico software in grado di assistere i tecnici. L’immobile non regolarizzato avrà all’interno del database la particolare dicitura “immobile urbano non ancora regolarizzato, privo di planimetria”.

 

ATTO TRASFERIMENTO IMMOBILIARE: IDENTIFICAZIONE CATASTALE OBBLIGATORIA

 

Per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari, la circolare ricorda che tali atti di trasferimento devono contenere oltre alla identificazione catastale anche una particolare dichiarazione del possessore che stabilisce che le planimetrie catastali corrispondono allo stato attuale dell’immobile e l’identificazione dei reali proprietari da parte del notaio. Se non si effettuano tali tipi di adempimenti l’atto di trasferimento non è valido ed è considerato nullo. Gli accertamenti mirano ad individuare per ogni immobile il numero dei fabbricati, la categoria ed una rendita presunta derivante da un valore medio applicato ad un immobile simile. Gli allegati della circolare 7/2011 stabiliscono quali siano i costi da sostenere per regolarizzare un immobile per l’attribuzione della rendita presunta. Si va da una spesa di circa 530 euro per regolarizzare una villetta o appartamento sino ai circa 600 euro necessari per regolarizzare un capannone.

Tali costi includono spese generali di istruttoria, oneri per classamento, spese di notifica e sanzioni per l’inadempienza.

 

Dal calcolo della rendita catastale presunta alla comunicazione all’interessato – Una volta che l’agenzia del territorio ha provveduto al calcolo della rendita presunta occorre portarla a conoscenza del diretto interessato. Ai fini della notifica occorre effettuare l’affissione all’albo pretorio dei comuni di appartenenza previa preventiva pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’avviso di affissione. Ai comuni verranno inoltre dati l’elenco dei possessori, il numero degli immobili, gli avvisi di accertamento relativi a tali immobili ( contenenti le sanzioni, gli oneri di accertamento ed i tributi speciali).

 

Ricorso agenzia del territorio  – Per la segnalazione di eventuali errori od omissioni è possibile fare reclamo direttamente all’agenzia del territorio. Nei casi in cui occorre fare ricorso è possibile impugnare la decisione dell’agenzia del territorio direttamente presso la commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla data di comunicazione della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.