Devo versare la sanzione di 250 euro per la remissione in bonis che sto sfruttando per l’omessa comunicazione dell’opzione di cessione del credito che dovevo fare entro il 29 aprile 2022. Poiché ho un credito IRPEF che scaturisce dalla mia dichiarazione dei redditi, possono utilizzarlo in compensazione nel modello F24 per il versamento della suddetta sanzione?

Abbiamo appena esposto un quesito giunto in redazione, il quale si riferisce all’ultima Circolare n. 33/E del 2022 emessa dall’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito nel campo dei bonus edilizi.

La remissione in bonus, una sintesi

In primis ricordiamo brevemente cos’è la remissione in bonis (art.2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012). Si tratta di una forma di ravvedimento. In pratica quando il contribuente deve accedere a dei benefici fiscali, il più delle volte, deve effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Il fisco stabilisce un termine entro cui tale adempimento deve essere fatto.

Tuttavia spesse volte il contribuente può dimenticare di inviare la comunicazione con il rischio, dunque, di perdere i benefici fiscali annessi.

Ecco, quindi, che il legislatore consente di rimediare. In pratica si permette di inviare la comunicazione oltre la scadenza ordinaria ma entro il termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile. Contestualmente bisogna anche versare una sanzione di 250 euro (codice tributo “8114“).

L’omessa comunicazione della cessione credito

Venendo al quesito del nostro lettore, occorre ricostruire prima di tutto la vicenda. Secondo la normativa vigente, entro il 29 aprile 2022 andava inviata la comunicazione di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura effettuata con riferimento ai bonus edilizi e con riguardo alle spese sostenute nel 2021.

Nella mensionata Circolare n. 33/E del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di rimediare, per chi avesse saltato la scadenza, con la remissione in bonis.

Questo significa che il lettore può ancora inviare la comunicazione di opzione per la cessione del credito entro il 30 novembre 2022, ossia entro il termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile che è Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021).

Contestualmente a ciò, deve procedere anche al versamento della sanzione di 250 euro. Questa sanzione NON è compensabile con eventuali crediti d’imposta (Circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 2012).

I requisiti per la remissione in bonis

Per completezza, è opportuno anche precisare che il lettore può beneficiare della remissione in bonis purché, oltre ad inviare la comunicazione entro il 30 novembre 2022 ed a pagare la sanzione di 250 euro, deve anche rispettare tutte le seguenti altre condizioni:

  • avere tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di cessione del credito
  • aver avuto un comportamento concludente in merito all’esercizio dell’opzione (ad esempio c’è l’accordo scritto di cessione credito con data antecedente il 29 aprile 2022, ossia la scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione)
  • non devono essere iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.