Chi non ha fatto, all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura entro il termine ordinariamente previsto può rimediare con la c.d. remissione in bonis prevista a dall’articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2012.

In primis dobbiamo ricordare che nel campo dei bonus edilizi, in luogo della detrazione fiscale, il committente può optare per:

  • lo sconto in fattura
  • oppure la cessione del credito.

L’opzione deve essere poi comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa che dà diritto allo sgravio fiscale.

Per la cessione delle rate di detrazione successive, tale comunicazione è da farsi entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Con riferimento alle spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la scadenza è stata, tuttavia, prorogata al 29 aprile 2022.

La remissione in bonus per la cessione del credito e sconto in fattura

Nella Circolare n. 33/E del 2022, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che laddove la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura non sia stata fatta nel termine ordinario, è possibile rimediare con la remissione in bonis.

In sostanza è permesso inviare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’adempimento che era da fare.

Questo significa che la comunicazione che era da inviarsi entro il 29 aprile 2022 la si può ancora inviare entro il 30 novembre 2022, ossia la scadenza della Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021).

Ciò, tuttavia, è ammesso solo se soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • esistono tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito
  • chi doveva fare la comunicazione abbia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (ad esempio c’è l’accordo scritto di cessione credito con data antecedente la scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione)
  • non devono essere iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.

A proposito dell’ultimo punto è importante tener presente quando una pratica di cessione del credito insospettisce il fisco.

Il pagamento della sanzione di 250 euro

La remissione in bonis per la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura, affinché si perfezioni, richiede che la comunicazione sia inviata nel termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile ed anche il versamento di una sanzione pari a 250 euro.

Proprio per consentire il pagamento di questa sanzione, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022, ha istituto il seguente codice tributo da utilizzare nel Modello F24 Elide (elementi identificativi):

  • 8114”.

Nella risoluzione sono indicate anche le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. Particolare attenzione al campo codice fiscale.