Con decreto n. 106 del 5 agosto 2019, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie”, viene istituito per la prima volta un registro unico, tenuto dalla Direzione dell’Economia e delle Finanza, che attesta chi siano i professionisti abilitati a rappresentare i contribuenti in sede di processo tributario.

Requisiti per l’iscrizione

Viene previsto all’articolo 3 quanto segue:
Costituiscono requisiti generali per l’iscrizione nelle sezioni dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art.

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d) non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a), b), c) e ai commi 5 e 6 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale, nonché per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni. Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e’ equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato;

g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

2. Per l’iscrizione nelle sezioni I, II, III, IV e V, e’, altresì, necessario possedere, rispettivamente, i requisiti di cui alle lettere d), e), f), g), e h) del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Gli iscritti hanno l’obbligo di comunicare, senza indugio, alla Direzione della giustizia tributaria il venir meno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché il sopraggiungere di cause di incompatibilità.

5. La Direzione della giustizia tributaria effettua annualmente, anche a campione, il controllo dei requisiti degli iscritti e dell’assenza di cause di incompatibilità, mediante richiesta di informazioni alle amministrazioni, agli enti ed ai soggetti interessati.

Tra le novità, dunque, spazio anche anche ai CAF, i quali potranno difendere i propri clienti al pari di avvocati e commercialisti, purché vengano iscritti, in tale elenco, dei loro dipendenti in possesso di diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia e Commercio ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.