Il Registro unico nazionale del terzo Settore, c.d. RUNTS, sarò operativo dal prossimo 23 novembre. A prevederlo è il decreto direttoriale 26 ottobre del Ministero del Lavoro che individua la data di avvio del RUNTS.

Finalmente arriva la svolta tanto attesa.

Il registro unico nazionale del terzo settore

Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017, n. 179) è stato approvato, il “Codice del Terzo Settore” che provvede alla riforma della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (“ETS”).

Il decreto ha previsto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’istituzione del c.d. il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il registro e’ pubblico ed e’ reso accessibile a tutti gli interessati in modalita’ telematica. Al RUNTS, sono tenuti ad iscriversi gli Enti del Terzo settore. Il riferimento è agli enti senza scopo di loro che perseguono finalità assistenziali, civilistiche, di utilità sociale ecc.

Anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono iscriversi al RUNTS.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: Organizzazioni di volontariato; Associazioni di promozione sociale; Enti filantropici; Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; Reti associative; Societa’ di mutuo soccorso; Altri enti del Terzo settore.

Il D.M. 106/2020, ha fissato le regole di operatività del RUNTS.

Operatività RUNTS dal 23 novembre: il decreto del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro ha approvato il decreto n° 561 del 26 ottobre. Decreto con il quale viene individuato il termine a partire dal quale il RUNTS sarà operativo.

Il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS è individuato nel 23 novembre 2021. La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, può essere effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021.

In base a quanto previsto dall’articolo 38 comma 1 del D.M. 15 settembre 2020.

Entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle regioni e province autonome comunicano telematicamente al RUNTS,  i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine ossia al 22 novembre, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.  I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il suddetto termine sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.