L’Agenzia delle entrate, con la riposta all’interpello n. 257 del 16 aprile 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito ad alcune cause ostative all’applicazione del cosiddetto “regime forfettario”. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Regime Forfettario e reddito estero, causa ostativa?

L’Istante è una persona fisica residente all’estero, regolarmente iscritta all’AIRE, assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Lo stesso vorrebbe rientrare in Italia, per svolgere una libera professione.
L’istante precisa che “non potrà ritornare in Italia prima di ottobre o novembre 2021” e che “il reddito di lavoro dipendente percepito annualmente è superiore ai 30 mila euro”.


Ad ogni modo, tale rapporto di lavoro dipendente andrà a cessare nell’anno 2021.
Tanto premesso, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate se potrà applicare il cosiddetto “regime forfettario” sin dall’anno d’imposta 2021.

Il reddito prodotto all’estero superiore a 30 mila euro è una causa ostativa

La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito del contribuente è negativa.
Ai sensi del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, possono avvalersi del regime forfettario i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.
Non possono, invece, avvalersi di questo regime fiscale agevolato:

“i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro”.

Nel caso in esame, l’istante riferisce di essere residente all’estero e di essere stato assunto come lavoratore dipendente presso una società, percependo un compenso superiore alla soglia di euro 30.000,00 all’anno.
L’Istante, come già detto, vorrebbe trasferire negli ultimi mesi del 2021 la residenza in Italia e avviare un’attività di lavoro autonomo avvalendosi, appunto, del regime forfettario.


Ciò posto, considerato il contribuente intende mantenere l’iscrizione all’AIRE e continuare a risiedere e dimorare all’estero per la maggior parte del 2021, non potrà accedere al regime forfettario nel medesimo anno di imposta.

 

Articoli correlati