Può agire in regime forfettario, per l’attività svolta in Italia con partita IVA, anche chi risiede fuori dal nostro Paese.

Tuttavia, in tal caso è necessario che sia rispettati determinati requisiti. In dettaglio il tutto dipende da dove effettivamente si risiede e dalla percentuale di reddito prodotta in Italia.

I due requisiti per essere forfettario

Per tutti, al fine di poter operare in regime forfettario è necessario che siano rispettati (congiuntamente) i seguenti requisiti, con riferimento all’anno precedente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva (per l’avvio dell’attività) di presumere la sussistenza dei requisiti.

Chi non può essere nel regime forfettario: le cause di esclusione

Ad ogni modo ci sono dei casi specifici in cui non è ammesso agire nel forfettario. Si tratta delle ipotesi individuate dal comma 57 della legge di bilancio 2015 e successive modificazioni, in base al quale, tra questi, non possono essere forfettari:

  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.

Il forfettario per il non residente in Italia: le condizioni da rispettare

Quindi, anche chi non risiede in Italia può essere forfettario per la partita IVA aperta per l’attività svolta nel nostro Paese.

Ciò, tuttavia, a condizione che:

  • la residenza sia in uno Stato UE oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
  • lo stato di residenza deve assicurare un adeguato scambio di informazioni con l’Italia
  • il reddito complessivo del contribuente deve derivare almeno per il 75% dall’attività svolta in Italia.

Quindi ad esempio non può essere forfettario nel nostro Paese il contribuente con residenza in Brasile (Paese extraUE) mentre può esserlo quello residente in Germania, nel rispetto dei requisiti di cui sopra.

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