Non può sfruttare i vantaggi del regime forfetario il contribuente che decide di aprire un’attività ma che percepisce una pensione di vecchiaia dall’estero di importo eccedente i 30mila euro annui, anche se questa è esente da imposte in Italia.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 311/2023.

Prima di entrare nel merito delle questione, è necessario richiamare i requisiti di accesso al regime forfettario 2023.

Regime forfettario. I requisiti di accesso e le cause di esclusione

Possono operare in regime forfettario le partite iva che:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Requisiti che devono essere rispettati sia in fase di accesso al regime sia in fase di permanenza.

Oltre ai requisiti di accesso, la Legge n°190/2014 prevede delle cause di esclusione, dunque delle condizioni oggettive che non permettono di accedere al regime forfettario.

Ad esempio, non possono accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato. Sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro;
  • ecc.

Regime forfettario escluso con la pensione estera oltre soglia?

Proprio sull’incompatibilità tra regime forfettario e redditi da lavoro dipendenti e/o assimilati, si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 311/2023.

In particolare, la situazione analizzata è la seguente.

Un contribuente, residente Ue, vorrebbe aprire una partita Iva in Italia stabilendo qui la propria residenza fiscale. L’interpellante percepisce quale unico reddito la pensione di vecchiaia come ex dipendente della Commissione europea, di importo superiore a 30mila euro, esente da tassazione in base all’articolo 12 del Protocollo n. 7 ”Sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea” allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Da qui, ha chiesto lumi sulla possibilità di aprire la partita Iva in Italia in regime forfetario. A suo dire,  il percepimento della pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente della Commissione europea non costituisca una causa ostativa per l’accesso al detto regime fiscale.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha analizzato la questione partendo dalla considerazione di una delle cause di esclusione sopra citate e che riguarda la percezione di redditi da dipendente e/o assimilati oltre i 30.000 euro.

In particolare, l’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), come modificata dall’articolo 1, comma 692, lettera d), della legge di Bilancio 2020, prevede che non possono avvalersi del regime dei forfettari «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

La percezione della pensione estera oltre 30.000 euro annue rientra in tale ultima causa di esclusione? 

Secondo l’Agenzia delle entrate la risposta è affermativa. Infatti, anche sulla base della circolare n° 10/e 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che il regime forfettario sia escluso per un contribuente che percepisce una pensione di vecchiaia astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, eccedente i 30mila euro, anche se questa è esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al Tfue.