Dal 1° luglio 2021 le regole per il regime forfettario e commercio elettronico in ambito europeo sono cambiate. Le novità del pacchetto IVA della Direttiva UE n.2455/2017 e di quella 1995/2019 (recepite in Italia dal D.lgs. 83/202) vedono l’abolizione del MOSS (Mini One Stop Shop) e l’entrata in scena del nuovo regime OSS (One Stop Shop).

Questa riforma riguarda i Paesi in ambito europeo: restano invariate le disposizioni per cessioni ed acquisti extracomunitari.

Il commercio elettronico (codice Ateco 47.91.10) viene svolto in due modalità: commercio elettronico diretto e indiretto. Il primo riguarda la compravendita di beni digitali immateriali per cui ogni fase avviene online (ordine, pagamento e consegna).

II secondo riguarda beni fisici con ordine e pagamento online e spedizione fisica del bene all’acquirente.

Regime forfettario e commercio elettronico: da MOSS si passa ad OSS

Dal 1° luglio 2021 si è passati dal MOSS all’OSS: il regime si estende e si applica non solo ai servizi TTE del commercio elettronico diretto ma anche alle vendite a distanza di quello indiretto.

Fino al 30 giugno 2021, il regime agevolato MOSS consentiva ai venditori di iscriversi allo sportello unico IVA attraverso cui redigere una dichiarazione trimestrale per applicare l’IVA di ogni singolo Paese in cui cedevano i beni. Con il sistema Clearing house, i vari Stati europei avrebbero compensato ed incassato le rispettive imposte sul valore aggiunto.

Questa semplificazione è stata estesa a tutto il commercio elettronico (diretto e indiretto) abolendo le soglie previste per ciascun Paese di destinazione ed istituendo un’unica soglia fino a 10mila euro.

Novità sulle cessioni in ambito europeo

Nell’ambito del Regime forfettario e commercio elettronico, il contribuente deve adottare comportamenti diversi a seconda del tipo di commercio elettronico in cui opera (diretto e indiretto).

In caso di commercio elettronico indiretto, le cessioni non vengono considerate operazioni intracomunitarie bensì interne. Le regole sono le stesse delle cessioni effettuate verso B2B.

Occorrerà inserire in fattura l’annotazione seguente: “la presente operazione non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.L. n. 331/93”. Le cessioni non dovranno essere riportate nei modelli intrastat.

Per il commercio elettronico diretto il discorso cambia a seconda che la cessione si rivolga a privati (B2C) o ad operatori economici (B2B). Se il contribuente in regime forfettario effettua una prestazione di servizi nei confronti di un operatore economico in un altro Paese UE, dovrà emettere fattura senza addebito IVA indicando Reverse Charge (inversione contabile). In questo caso, bisognerà redigere ed inviare l’elenco riepilogativo Intrastat.

Superando i 10mila euro nell’anno in corso o in quello precedente, il contribuente dovrà scegliere tra identificazione indiretta o diretta. In alternativa, può scegliere il regime OSS.

Nessuna fonte ufficiale indica espressamente la possibilità di iscrizione al regime OSS per i contribuenti in regime forfettario. Non è da escludere, però, visto che finora hanno potuto accedere al regime MOSS. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che tutti i soggetti (quindi, anche i forfettari) già iscritti al MOSS saranno registrati automaticamente al nuovo sistema OSS.