Una bella notizia per il popolo delle piccole partite Iva. Il nuovo credito d’imposta per la deduzione in seguito all’acquisto di beni strumentali sarà valido anche per i soggetti a partita IVA in regime forfettario.

Essi potranno, finalmente, avvalersi di uno sgravio fiscale per l’acquisto di arredi, pc e altro ancora.

Reddito imponibile dei forfettari

Secondo quanto rilevato dall’Agenzia delle Entrate: “i soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”.

Dunque, non hanno rilievo i costi effettivamente sostenuti dal soggetto (siano essi costi d’esercizio che costi per beni strumentali).

Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP”.

Il nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali

Non è una vera deduzione, ma è sempre uno sgravio fiscale di tutto rispetto.

Il nuovo credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi dovrebbe riguardare anche contribuenti in regime forfettario.

Il nuovo bonus che sostituirà i vecchi istituti del Super Ammortamento e del Iper Ammortamento, è previsto dal nuovo piano del governo denominato “industria 4.0” ed è contenuto all’interno della Legge di Bilancio 2020.

A quanto ammonta lo sgravio fiscale?

Il nuovo Bonus, come già detto, si applica anche ai professionisti in regime forfettario.

Esso consiste in un credito d’imposta in percentuale diversa a seconda del tipo di bene strumentale acquistato, in particolare:

  • 40% o 20% per gli investimenti relativi a Industria 4.0;
  • 15% per gli investimenti in servizi;
  • 6% per tutti gli altri acquisti in beni strumentali nuovi diversi dai precedenti.

Sono esclusi, invece:

  • Auto e moto;
  • Software;
  • Beni strumentali usati.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo al sostenimento del costo.

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