Anche per il 2022 sarà possibile accedere al regime forfettario con tutti i vantaggi che ne derivano. Chi inizia una nuova attività o chi ne ha una già in essere, al rispetto dei requisiti potrà accedere al regime. Le modalità di calcolo del reddito imponibile rimarranno invariate; dunque è confermato anche per il prossimo anno l’abbattimento dei ricavi/compensi conseguiti nel corso del periodo d’imposta con l’applicazione dei coefficienti di redditività.

La scelta per il regime “ordinario” o per quello forfettario deve essere bene ponderata.

In quali casi conviene veramente il regime forfettario e in quali casi invece è meglio scegliere il regime “ordinario”?

Il regime forfettario

Il comma 54 della Legge 190/2014 individua i requisiti di accesso al regime forfettario 2022.

Possono accedere al regime e beneficiare dei relativi vantaggi, i contribuenti che:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro di terzi.

Tali requisiti devono essere rispettati sia in sede di accesso che di permanenza al regime forfettario.

Il calcolo del reddito nel regime forfettario

Il reddito del contribuente in regime forfettario è calcolato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività. I coefficienti tengono conto del tipo di attività svolta e dei costi che possono essere sostenuti nel corso dell’anno.

Ad esempio, per le attività professionali il coefficiente di redditività è pari al 78%; per gli intermediari del commercio è del 62%.

I coefficienti di redditività, sono:

  • distinti per codice ATECO e
  • da applicare ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nel periodo di imposta, calcolati in base al criterio di cassa.

Ad esempio, ipotizziamo un agente di commercio con ricavi 2021 pari a 25.000. Il suo reddito sarà pari a 16.250 (25.000*62%).

Dal reddito determinato applicando i suddetti coefficienti, possono essere dedotti i contributi previdenziali dovuti per legge.

Compresi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico. A condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

Al reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%. Il 5% si applica alle imprese in fase di start-up.

Come valutare la convenienza?

La scelta per il regime “ordinario”(ordinario o semplificato) o per quello forfettario deve essere bene ponderata, al di là dei vantaggi.

La stessa deve essere effettuata in base al tipo di attività che si andrà a svolgere; ma soprattutto in base ai costi che si ritiene saranno sostenuti nel corso dell’anno. I suddetti coefficienti di redditività permettono di coprire i costi connessi all’attività o è meglio optare per il regime ordinario e determinare il reddito in via analitica, ricavi meno costi?

Ad esempio, se abbiamo una detrazione Irpef in corso, potrete essere conveniente iniziare in regime ordinario e continuare a detrarre la spesa. Tale discorso viene meno se abbiamo altri redditi sui quali far valere le detrazioni. Ad esempio un reddito da locazione non in cedolare secca.

Dunque, il regime forfetario ha si dei vantaggi, ma gli stesso possono essere irrisori o nulli a seconda della situazione in cui si trova il contribuente.