Chi agisce in regime forfettario e percepisce anche compensi da cessione diritti d’autore, deve tener conto di regole ad hoc per la loro indicazione in dichiarazione redditi. Ciò ai fini della corretta liquidazione dell’imposta sostitutiva dovuta.

In premessa ricordiamo che chi opera in questo particolare regime di favore, sul reddito dell’attività esercitata calcola un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP. Tale imposta è determinata applicando un’aliquota del 15% (oppure 5% per i primi 5 anni di attività se rispettati i requisiti di cui al comma 65 della Legge n. 190 del 2014).

Il calcolo del reddito imponibile nel forfettario

Il regime forfettario calcola il reddito imponibile in maniera forfetaria. In particolare, sui ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta, applica un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata.

Sul reddito dell’attività egli non può dedurre i costi inerenti all’attività. Fanno eccezione alla regola i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per legge.

Per la liquidazione dell’imposta sostitutiva dovuta, si compila il quadro LM sezione II del Modello Redditi Persone Fisiche.

La tassazione “generale” dei compensi da cessione diritti d’autore

Per i compensi derivanti dalla cessione diritti d’autore, il legislatore prevede un regime di tassazione particolare (comma 8 art. 54 del TUIR)

Nel dettaglio, il compenso è soggetto ad IRPEF ed è ridotto del:

  • 25% a titolo di determinazione forfetaria delle spese
  • ovvero del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni di età.

Inoltre, chi li eroga applica una ritenuta d’acconto del 20%. Sono qualificati come “Redditi diversi”.

I diritti d’autore per il regime forfettario

Potrebbe accadere che un soggetto con partita IVA in regime forfettario, oltre all’attività (d’impresa o lavoro autonomo) esercitata, percepisca anche compensi da cessione diritti d’autore. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un consulente informatico (partita IVA forfettaria) scriva anche qualche articolo per delle riviste.

In tale ipotesi, questi, quindi, oltre al reddito dell’attività svolta (soggetto alla tassazione propria del regime forfettario) consegue anche “reddito diverso” da cessione diritti d’autore (soggetto alla propria tassazione IRPEF).

L’Agenzia Entrate, nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha avuto modo di chiarire che, in una circostanza del genere:

  • i proventi da cessione diritti d’autore, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta (ad esempio commercialista che scrive per rivista fiscale)
    • devono concorrere alla verifica del limite dei 65.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario

Inoltre, laddove il contribuente consegua proventi da cessione diritti d’autore, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal menzionato comma 8 art. 54 del TUIR.

Regole ad hoc per la dichiarazione redditi

Nella Risposta 517/E del 2019 è altresì precisato che, in sede di dichiarazione redditi,

  • ogni qualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d’autore e l’attività di lavoro autonomo svolta, i proventi dovranno:
    • da un lato, concorrere alla verifica del limite di 65.000 euro di ricavi/compensi per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario
    • e, dall’altro lato, saranno assoggettati all’imposta sostitutiva (15% o 5%) propria del regime forfetario con le particolarità che le aliquote di abbattimento saranno quelle previste dall’articolo 54, comma 8, del TUIR (25% o 40%).

Dunque, nella fattispecie, i proventi dalla cessione diritti d’autore, subiranno preliminarmente l’abbattimento del 25% o 40% e poi concorreranno, insieme con i compensi percepiti per l’attività svolta, alla determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta (15% o 5%).

Caso pratico

I compensi da consulente fiscale del 2021 ammontino a 25.000 euro e i compensi per la cessione dei diritti d’autore (per articoli a rivista fiscale) ammontino a 5.000 euro.

Il consulente ha 40 anni.

In base alle regole sopra esposte, il reddito cu cui applicare il coefficiente di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta nel forfetario sarà dato da 25.000 + (5.000 x 75%), ossia 23.750.

Quindi, nel Modello Redditi PF/2022 (anno d’imposta 2021), il contribuente dovrà indicare i compensi da cessione diritti d’autore a colonna 4 (Diritti d’autore correlati”) della sezione II quadro LM. Detti compensi, concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni.