Nel secondo trimestre del 2021 risultano aperte 147.153 nuove partite Iva con un incremento del 54,1% in confronto al medesimo periodo dello scorso anno dovuto alle forti restrizioni connesse all’emergenza sanitaria in vigore nel 2020. Un forte boom per il regime forfettario è stato registrato.

Infatti, nel periodo in esame, sono circa 61.153 le nuove partite IVA che hanno aderito al forfettario, pari al 41,6% del totale delle nuove attività avviate e con un aumento del 36,8% rispetto allo stesso periodo del 2020. Ciò è quanto risulta dall’ultimo osservatorio del MEF.

La scelta di questo regime (di favore) è certamente dettata dalle numerose semplificazioni in termini di IVA ed imposte sul reddito che il legislatore gli riserva.

Le semplificazioni IVA per il regime forfettario

Chi svolge attività in regime forfettario, non addebita l’IVA in fattura ai propri clienti e non detrae l’IVA sugli acquisti. Inoltre:

  • è esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale IVA
  • non è tenuto a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
  • è esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica (tranne il caso in cui si tratta di fatture da emettere verso la Pubblica Amministrazione).

Tuttavia con riferimento a quest’ultimo punto, il legislatore prevede un regime premiale per il contribuente forfettario che, nonostante esonerato, emetta tutte le sue fatture in formato elettronico. In tale ipotesi, infatti, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, quindi diventa quattro anni anziché gli ordinari cinque.

Le semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

Il contribuente in regime forfetario, ai fini delle imposte sul reddito, liquida e versa un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP. L’aliquota dell’imposta è del 15% (oppure 5% per i primi 5 anni di attività se rispettati determinati requisiti).

Tale aliquota è applicata ad un reddito determinato forfettariamente. Tale reddito è calcolato applicando ai ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO dell’attività.

Il forfettario, inoltre:

  • è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
  • non applica gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale)
  • non deve operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati.

Gli obblighi fiscali per il regime forfettario

Restano, invece, fermi i seguenti obblighi:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione
  • fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

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