Mancano ancora pochi giorni. Chi ha partita IVA in regime forfettario e regime di vantaggio, entro il 22 agosto 2022, è chiamato a versare l’imposta sostitutiva. Ci riferiamo al saldo 2021 e primo acconto 2022.

Si tratta della seconda scadenza prevista dal legislatore prima che scattino, eventuali sanzioni. Ricordiamo, infatti, che il saldo 2021 e primo acconto 2022 erano da pagarsi entro il 30 giugno 2022.

Tuttavia, è prevista possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi (quindi, al 30 luglio) applicando una piccola maggiorazione dello 0,40%. Essendo il 30 luglio 2022 di sabato la scadenza è slittata al 1° agosto.

Quest’ultima data, cadendo nel mezzo della sospensione feriale estiva, finisce al 22 agosto 2022.

Questo significa che, se ad esempio, il saldo imposta sostitutiva del regime forfettario è di 500 euro, pagando entro il prossimo 22 agosto, l’importo da versare diventa 502 euro.

Entro il 30 novembre 2022 (al netto di eventuali proroghe) c’è da pagare anche il secondo o unico acconto 2022

I codici tributo per il versamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva dei contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è da farsi con Modello F24 (telematico).

I codici tributo da utilizzare per i forfettari sono i seguenti:

  • 1790 – primo acconto
  • 1792 – saldo
  • 1791 – secondo o unico acconto.

Questi, invece, per coloro che sono in regime di vantaggio:

  • 1793 – primo acconto
  • 1795 – saldo
  • 1794 – secondo o unico acconto.

E’ possibile rateizzare l’imposta sostitutiva ma solo il saldo e primo acconto. Non è, invece, rateizzabile il secondo o unico acconto.

Imposta sostitutiva regime forfettario, come presentare il Modello F24

In merito alle modalità di presentazione al pagamento del Modello F24, occorre considerare le seguenti regole:

  • se nel Modello F24 sono presenti crediti compensati, occorre presentarlo esclusivamente in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (non è ammesso l’home banking o internet banking);
  • se nel Modello F24 non sono presenti crediti compensati, la presentazione può avvenire secondo due modalità:
    • telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate
    • telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking.

Non è ammesso presentare, per chi è titolare di partita IVA, in nessun caso il Modello F24 in forma cartacea.