Fino allo scorso anno sono stato titolare di un’attività agricola in regime di esenzione, svolta nei limiti di cui all’art.32 del TUIR. Ho chiuso da qualche mese la partita iva. Sto valutando la possibilità di aprire una nuova partita iva per svolgere un’attività professionale che non ha nulla a che vedere con quella precedente.

Posso accedere al regime forfettario con aliquota al 5%?

Regime forfetario: requisiti di accesso e cause di esclusione

Prima di rispondere al quesito su esposto, è necessario ricordare quelli che sono i requisiti di accesso al regime forfettario e le cause di esclusione.

Requisiti e cause di esclusione fissati rispettivamente dai commi 54 e 57 della Legge 190/2014 e ss.mm.ii.

Possono accedere al regime forfettario coloro che:

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate),
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori.

Per il primo anno dell’attività, se si opta per il regime forfettario, si deve tenere conto dei ricavi potenziali.

I suddetti dei requisiti devono essere rispettati anche ai fini della permanenza nel regime forfettario.

Regime forfettario: chi è escluso

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Ulteriori cause di esclusione

Inoltre, non possono accedere al regime forfettario:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Tale ultima causa di esclusione non si applica nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

Sempre che non siano in corso altri rapporti di lavoro/pensione.

I regimi speciali Iva e il forfettario

Non sono compatibili con il regime forfettario, i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n.
    633/72);
  • Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo
    comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n.
    640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
  • Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
  • Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
  • Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
  •  Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).

Nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 10/E 2016, è stato specificato che:

  • l’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo,
  • preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia,  i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del DPR 917/86 (TUIR), sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfettario per le altre attività che intendono svolgere (cfr. circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2.)

Ancora, nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari (per l’attività assoggettata al regime speciale Iva), è ammessa l’applicazione del regime forfettario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario.

Regime forfettario al 5%

Tenendo bene a mente quanto appena affermato, possono accedere al regime forfettario con aliquota impositiva al 5%, comma 65, Legge 190/2014 coloro:

  • che non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • la cui attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore al limite di 65.000 €.

 Limite di accesso/permenza nel regime a forfait.

Ad ogni modo, può comunque beneficare del 5%, chi ad esempio ha svolto il periodo di pratica obbligatorio prima dello svolgimento dell’attività professionale in proprio.

La riposta al lettore: forfettario al 5% anche con precedente reddito agrario

Fatta tale doverosa ricostruzione, possiamo dare una risposta al nostro lettore. L’attività svolta da lei fino allo scorso anno non è annoverabile tra le attività d’impresa in quanto svolta nei limiti e alle condizioni di cui all’art.32 del TUIR. Difatti, si tratta di un’attività produttiva di reddito agrario e non di reddito d’impresa.

Ai sensi dell’art.32 del TUIR,

Il reddito agrario e’ costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita’ del terreno, nell’esercizio di attivita’ agricole su di esso.

Il reddito in tale caso è determinato su base cassatale.

In sintesi, nel suo caso, noi di Investire Oggi riteniamo che sarà possibile accedere al regime forfettario con aliquota impositiva al 5%.