La Legge di bilancio 2023  contiene importanti modifiche al regime forfettario anche noto come flat tax 2023. In particolare, il Governo ha deciso di rivedere i requisiti di accesso al regime forfettario, innalzando, dal 2023, il monte ricavi-compensi da rispettare per accedere e permanere nel regime.

Dunque, il Governo darà la possibilità a molte più imprese e professionisti  di sfruttare i vantaggi del regime forfettario. Vantaggi quali adempimenti fiscali semplificati, contabilità ridotta ai minimi termini e versamento dell’imposta sostitutiva e forfettaria del 15%.

O quella del 5%, anziché pagamento analitico dell’Irpef e delle addizionali. Non citiamo l’IRAP, considerata la sua abolizione dal 1° gennaio 2022, anche per le imprese coniugali.

Detto ciò, in considerazione delle novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, anche per le attività già in essere è utile fare una disamina dei requisiti di accesso. E anche delle cause di esclusione operative dal prossimo anno.

Vediamo passo dopo passo cosa cambierà.

Il regime forfettario. Le novità nella Legge di bilancio 2023

La modifica apportata dalla Legge di bilancio 2023 riguarda la soglia ricavi/compensi da rispettare per accedere e permanere nel regime forfettario.  In particolare, tale soglia viene innalzata da 65.000 euro a 85.000. Potrà sfruttare il nuovo limite anche chi è già in regime forfettario e a fine anno va oltre il limite ricavi di 65.000 euro ma non oltre 85.000. Grazie alla nuova soglia, potrà rimanere ancora nel regime forfettario.

Attenzione però al superamento del limite di 85.000 euro.

Le conseguenze sono differenziate a seconda di quanto il limite viene superato.

In particolare:

  • con ricavi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, il contribuente uscirà dal regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite;
  • con ricavi oltre 100.000 euro,  l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).

Dunque, nel primo caso, trova applicazione la regola già attualmente in vigore, in base alla quale si esce dal regime forfettario nell’anno successivo a quello di superamento della soglia di 65.000 euro.

Da qui, chi perde il regime forfettario,  potrà sfruttare la nuova flat tax incrementale.

Requisiti di accesso e cause di esclusione 2023

Una volta individuate le novità di cui alla Legge di bilancio 2023, è possibile fare un’analisi:

  • dei requisiti di accesso;
  • delle cause di esclusione del regime forfettario 2023.

In particolare, sui requisiti di accesso, potranno accedere al regime forfettario 2023, i titolari di partita iva che:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Cause di esclusione

La Legge di bilancio 2023 conferma le cause di esclusione dal regime forfettario.

Dunque, non potranno accedere al regime in esame:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Oltre a queste, ci sono altre condizioni che possono precludere il regime forfettario 2023.

Ulteriori cause di esclusione

Sono confermate le ulteriori cause di esclusione.

Dunque, non potranno sfruttare il forfettario:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Nei fatti, le cause di esclusione rimangono quelle a oggi in vigore.