Con riferimento alla causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro, è da ritenersi che ai fini della determinazione del citato limite rilevino solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad istanza di interpello (Risposta n. 102/E del 14 aprile 2020) in cui è stato affrontato il caso di un soggetto il quale rappresenta di aver percepito un reddito da pensione riferito al periodo di imposta 2019 inferiore ad Euro 30.000,00, e di non aver ad oggi ancora ricevuto la CU/2020 e che la somma dei cedolini in suo possesso quantifica tale situazione reddituale.

Lo stesso contribuente nell’anno 2019 ha ricevuto anche a titolo di arretrato per l’anno 2018 un pagamento da parte dell’INPS e tale arretrato è stato assoggettato a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR. Sommando il reddito da pensione e gli arretrati il reddito percepito nel 2019 supera la soglia dei 30.000 euro. Pertanto, questi chiede all’Agenzia delle Entrate se la menzionata causa di esclusione possa considerarsi rispettata o meno e, quindi, se gli arretrati soggetti a tassazione separata concorrano o meno alla verifica del limite dei 30.000 euro.

Requisiti e cause di esclusione

Riteniamo opportuno, prima di illustrare la tesi dell’Agenzia delle Entrate in merito all’istanza del contribuente, riepilogare l’attuale quadro normativo previsto per poter operare nel forfait. Il regime di favore, come noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di bilancio 2015 (Legge n. 190 del 2014) la quale ai commi 54 e 57 indicava rispettivamente requisiti e cause di esclusione per potervi agire. I predetti commi sono stati poi oggetto di successive modifiche tra cui da ultimo quelle ad opera della manovra di bilancio 2020.

Per via di tali modifiche, ad oggi, secondo quanto previsto dal comma 54 della menzionata legge 190 del 2014 (requisiti), può essere forfetario chi nell’anno precedente, contemporaneamente:

  • ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Il comma 57, invece, stabilisce, inoltre che (e queste sono le cause di esclusione), da quest’anno non possono essere forfettari:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  3. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  4. l’esercente attività d’impresa, arti o professioni che partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
  5. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  6. coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

La tesi dell’Agenzia delle Entrate

In realtà, la causa di esclusione di cui all’indicato punto 6) era stata oggetto di eliminazione nel passato, ma poi è stata reintrodotta con la manovra 2020 ed a tal proposito l’Agenzia delle Entrate, sin dall’inizio di quest’anno aveva tenuto a precisare che in base al tenore letterale della norma, la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a Euro 30.000. Nella risposta all’istanza di interpello, l’Amministrazione finanziaria, evidenzia, tuttavia, che il tenore letterale della disposizione fa riferimento espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR (il reddito di pensione rientra tra quelli assimilati) senza riferimento alcuno agli arretrati che, invece, sono disciplinati dall’articolo 17 del TUIR e che, in presenza di determinati requisiti, ad essi è riservato il beneficio della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR).

A ragione di ciò, dunque, si giunge alla conclusione di cui in premessa, con la conseguenza, che nel caso in questione per i soggetto istante non opera la causa di esclusione in commento.