Il regime forfetario di cui alla Legge di Bilancio 2015 e successive modificazioni non ha durata limitata nel tempo, in quanto se svolgi attività d’impresa o lavoro autonomo adottando questo regime fiscale di favore potrai continuare a farlo fino a quando ne hai i requisiti o fino a quando, pur avendone i requisiti, decidi di optare per il regime ordinario.

Ciò che invece, ha una durata limitata nel tempo è l’eventuale aliquota ridotta al 5% per l’imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria del 15%.

Regime forfetario: quando si applica l’aliquota del 5% e per quanto tempo

Se vuoi iniziare attività d’impresa, artistica o di lavoro autonomo e hai requisiti per agire in regime forfetario, devi sapere che, tra i tanti vantaggi fiscali ad esso legato, c’è l’applicazione, sul reddito dell’attività, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, relative addizionali e dell’IRAP, con aliquota del 15%.

Tale aliquota, tuttavia, può scendere al 5% per i primi 5 anni di attività, laddove siano rispettati i seguenti requisiti (comma 65 Legge di bilancio 2015):

  1. non devi aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della tua nuova attività altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. la nuova attività che vai ad iniziare non deve essere, in nessun modo, prosecuzione di altra attività precedentemente svolta da te sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (c.d. praticantato);
  3. qualora tu prosegua un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento dell’aliquota 5%, non deve risultare superiore a 65.000 euro.

Aliquota ridotta al 5% per il regime forfettario: un’analisi dei requisiti

Con riferimento al punto 1) il calcolo del triennio va fatto considerando il calendario gregoriano.

Pertanto, se intendi avviare una nuova attività ad ottobre 2020 potrai beneficare dell’aliquota del 5% qualora tua abbia concluso la precedente attività entro settembre del 2017.

Con riferimento al punto 2), si ha prosecuzione dell’attività quando ti rivolgi allo stesso target di clientela dell’attività precedentemente svolta (Circolare n. 10/E del 2016 e Circolare n. 9/E del 2019).

In definitiva, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, se ad esempio, decidi di iniziare attività nel forfetario ad ottobre 2020 e rispetti le condizioni di cui sopra potrai applicare l’aliquota del 5% per gli anni d’imposta 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Dall’anno d’imposta 2025 (Modello Redditi PF/2026) scatterà l’aliquota ordinaria del 15%.

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