Anno nuovo attività nuova. Certo in un periodo così buio per il nostro Paese e per il mondo intero a causa della pandemia Covid-19, pochi sono i coraggiosi che intendono cimentarsi nell’avvio di nuove attività imprenditoriali.

Ad ogni modo, per chi nel 2021 decidesse di iniziare, si pone, come sempre, in sede di avvio, il problema della scelta del regime fiscale in cui operare. Tra questi, se rispettati i requisiti previsti dal legislatore, vi rientra il “forfetario” (regime di favore che prevede una serie di semplificazioni ed esoneri negli adempimenti tributari e l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% o 5% per 5 anni se rispettate determinate condizioni).

Attività escluse dal regime forfetario

Ci sono, tuttavia, alcune tipologie di attività che, per espressa disposizione legislativa, sono incompatibili con questo regime, nel senso che non possono essere svolte nel forfetario.

In dettaglio, la lettera a) del comma 57 della legge di stabilità 2015 e successive modificazioni, continua a prevedere, anche per il 2021, che non possono operarvi le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito,

Non possono essere, quindi, svolte nel forfait le seguenti attività:

  • agricoltura e attività connesse e pesca
  • vendita sali e tabacchi
  • commercio dei fiammiferi
  • editoria
  • gestione di servizi di telefonia pubblica
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972
  • agenzie di viaggi e turismo
  • agriturismo
  • vendite a domicilio
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

Attività escluse dal regime forfetario: eccezioni e chiarimenti

Al riguardo occorre, comunque, tener presente (in quanto ancora validi) i chiarimenti dati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 2019, in cui è stato precisato che:

  • l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta a un regime speciale IVA o espressiva, non permette il regime forfetario anche per altre attività eventualmente svolte (ad esempio il titolare di un tabacchi che vorrebbe affiancarvi anche l’attività di bar non può agire in regime forfetario né per l’una né per l’altra attività)
  • i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, essendo considerati titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere
  • nel caso in cui, per l’attività soggetta a regime speciale IVA si decida, di optare per il regime ordinario, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario (ad esempio l’attività di agriturismo può essere attratta al regime forfetario qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari).

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