Anche se non è più possibile scegliere di esercitare la propria attività nel c.d. regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, c’è chi può, comunque, continuare ad operarvi fino alla sua naturale scadenza, laddove ne sussistano ancora i requisiti. Vediamo di chi si tratta.

L’abolizione del regime di vantaggio

Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (anche regime dei minimi) è un regime fiscale quasi analogo al regime forfettario.

Quest’ultimo, infatti, lo ha sostituito completamente a decorrere dalle attività d’impresa e lavoro autonomo avviate dal 1° gennaio 2016.

Per il solo anno 2015, i due regimi coesistevano, nel senso che chi ha avviato attività in quell’anno poteva scegliere, avendone i requisiti, o l’uno o l’altro regime.

Dal 1° gennaio 2016, invece, l’unico regime di favore possibile, per chi avvia una nuova attività è il forfettario.

La durata del regime fiscale di vantaggio

Il regime fiscale di vantaggio, a differenza del regime forfettario, ha una durata limitata nel tempo. La norma prevede che questi può durare al massimo 5 periodi d’imposta, o fino al 35° anno di età laddove i 5 anni dovessero scadere prima.

Quindi, se ad esempio un soggetto ha avviato attività nel 2015 quando aveva 45 anni, questi poteva essere nel regime di vantaggio fino al 31 dicembre 2019 (5 anni). Dal periodo d’imposta 2020, poteva transitare automaticamente al regime forfettario se ne aveva i requisiti.

Invece, ad esempio, un soggetto che ha avviato attività nel 2015 quando aveva 28 anni, questi può essere nel regime di vantaggio fino al compimento del 35° anno di età. Poi dal periodo d’imposta successivo, potrà transitare automaticamente al regime forfettario se ne ha i requisiti.

Regime fiscale di vantaggio: requisiti

Ricordiamo che per essere nel regime di vantaggio, occorre il rispetto di determinati requisiti. In dettaglio, è richiesto che il contribuente:

  • nell’anno precedente:
    • ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro
    • non ha avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
    • non ha effettuato cessioni all’esportazione
    • non ha erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
  • nel triennio precedente:
    • non ha effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria
    • non ha esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
    • non prosegue un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (praticantato professionale).

Chi è escluso dal regime di vantaggio

Non possono, in ogni caso applicare il regime di vantaggio:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
  • i non residenti, con esclusione dei residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto
  • chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
  • il contribuente che contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Semplificazioni ed imposta sostitutiva nel regime di vantaggio

Anche chi agisce ancora in regime di vantaggio beneficia, come chi è nel regime forfettario, di una serie di semplificazioni fiscali, quali ad esempio:

  • fatture emesse senza ritenuta d’acconto e senza IVA
  • esonero dalla dichiarazione annuale IVA, dalle liquidazioni IVA e dalle comunicazioni LIPE
  • non applicazione degli ISA
  • esonero dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili
  • esonero dalla dichiarazione IRAP.

A differenza del regime forfettario, invece, chi agisce in regime di vantaggio assume le vesti di sostituto d’imposta (opera e versa le ritenute sui compensi pagati ai collaboratori e, quindi, è tenuto all’invio delle CU e del Modello 770).

Il regime di vantaggio applica al reddito imponibile l’aliquota 5% d’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP.

IL reddito è determinato in maniera analitica applicando il principio di cassa (differenza tra ricavi/compensi conseguiti nel periodo d’imposta e costi sostenuti nello stesso periodo ed inerenti all’attività esercitata).

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