Dopo la proroga di un anno, nel 2015, al regime dei minimi con la contestuale introduzione del regime forfettario, nel 2016 i contribuenti minimi sidal 1 gennaio 2016 dovranno passare al nuovo regime con tutto quello che il passaggio comporterà.   La proroga di un anno al regime dei minimi per tutti coloro che erano ancora in possesso dei requisiti anagrafici o di permanenza ha, quindi, ritardato solo di un anno il passaggio, per coloro ancora in possesso dei requisiti di accesso, al regime forfettario.

I contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi cosa devono fare per entrare in quello forfettario? E cosa accade a chi, fuoriuscendo dal regime dei minimi, non è in possesso dei requisiti per accedere a quello fofettario? Quali sono gli effetti sull’Iva, i contributi INPS e le fatture del passaggio?  

Passaggio dal regime dei minimi a quello forfettario

I contribuenti minimi in possesso dei requisiti di accesso al regime forfettario, che rientrano nei coefficienti di redditività 2016, possono passare al nuovo regime di tassazione in automatico.   L’Iter da seguire per chi effettua il passaggio è ben preciso e il primo passo da compiere è senza dubbio la rettifica dell’Iva, il calcolo del reddito imponibile, i contributi INPS, le fatture e i beni strumentali.   Il passo più complicato da compiere nel passaggio è, senza ombra di dubbio, la rettifica dell’Iva sui beni mobili, strumentali e immateriali. Quello che appare più complicato agli occhi dei contribuenti è il calcolo dell’imposta, quando e come operare la rettifica e come effettuare il versamento dichiarando la rettifica della detrazione.   Vediamo quindi, nelle prossime pagine, come funziona la rettifica dell’Iva per chi accede al regime forfettario.    

Rettifica dell’Iva regime forfettario

Il passaggio dal regime dei minimi a quello forfettario comporta per i contribuenti una rettifica dell’Iva poichè nel primo regime è ammessa la detrazione dell’Iva sul valore aggiunto mentre nel regime forfettario l’Iva assolta sugli acquisti non è detraibile.

Cosa accade, quindi, ai contribuenti che effettuano il passaggio da un regime all’altro? Il contribuente minimo che passa al regime forfettario nel 2016 deve rettificare l’Iva restituendo quanto detratto durante l’applicazione del regime dei minimi con il meccanismo della rettifica della detrazione.   Devono applicare la rettifica tutti i contribuenti che nel corso del 2015 hanno applicato o il regime ordinario o quello dei minimi.   La rettifica va eseguita nella prima dichiarazione Iva annuale presentata dopo l’accesso al nuovo regime nella dichiarazione dell’IVA 2016 anno d’imposta 2015.  

Rettifica dell’Iva: come funziona?

Per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati alla data del 31 dicembre 2015 va eseguita la rettifica dell’IVA. Per i beni ammortizzabili e i beni immateriali la rettiva va eseguita se non sono passati più di 5 anni dalla loro messa in funzione (10 anni invece dalla data d’acquisto o completamento di un immobile).   Per i beni con costo non superiore a 516,46 euro con coefficiente di ammortamento superiore al 25% la rettifica non va eseguita (quest’ultima precisazione non è, però, valida per i contribuenti minimi poichè per loro la rettifica va eseguita anche sui beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25% e con costo non superiore a 516,46 euro che non sienao entrati i funzione nel momento del passaggio di regime o per i quali non sono ancora state effettuate deduzioni).   I contribuenti minimi che dal 1 gennaio passano al regime forfettario non devono rettificare l’Iva su tali beni solo se acquistati tra il 2012 e il 2015 e già ammortizzati a meno che al 31 dicembre 2015 non siano ancora entrati in funzione. In breve :

  • beni acquistati fino al 2011: non si rettifica l’IVA
  • 2012, 2013, 2014, 2015: si rettifica l’Iva.

  I beni oggetto della rettifica dell’Iva sono:

  • servizi non utilizzati alla data del 31 dicembre 2015
  • rimanenze di magazzino
  • beni mobili quali: arredi, auto, pc e beni mobili acquistati prima di 5 anni prima (dopo il 2011).

  Nella prossima pagina vedramo come va calcolata l’Iva da restituire

Rettifica Iva: come si calcola?

Vediamo ora nel dettaglio come va calcolata l’Iva da restituire all’erario per i contribuenti minimi che al 1 gennaio 2016 passeranno al regime forfettario.

Per procedere al calcolo bisogna tenere presente che:

  • per le rimanende e i servizi non ancora utilizzati l’Iva va rettificata nella misura di quanto detratto al momento dell’acquisto del bene
  • per i beni strumentali (esclusi gli immobili) si deve far riferimento ai quinti dell’imposta e a quanti anni mancano al compimento del quinquennio di tutela fiscale tenendo conto che:
  1. per il 2012 la rettifica dei quinti ammonta ad 1/5
  2. per il 2013 la rettifica dei quinti ammonta a 2/5
  3. per il 2014 la rettifica dei quinti ammonta a 3/5
  4. per il 2015 la rettifica dei quinti ammonta a 4/5

 

  • per i beni strumentali immobili la rettifica si esegue tenendo conto dei decimi tenendo in considerazione quanti anni mancano al decennio di tutela tenendo conto che:
  1. per il 2007 la rettifica dei decimi ammonta a 1/10
  2. per il 2008 la rettifica dei decimi ammonta a 2/10
  3. per il 2009 la rettifica dei decimi ammonta a 3/10
  4. per il 2010 la rettifica dei decimi ammonta a 4/10
  5. per il 2011 la rettifica dei decimi ammonta a 5/10
  6. per il 2012 la rettifica dei decimi ammonta a 6/10
  7. per il 2013 la rettifica dei decimi ammonta a 7/10
  8. per il 2014 la rettifica dei decimi ammonta a 8/10
  9. per il 2015 la rettifica dei decimi ammonta a 9/10