L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di interpello presentata alla Divisione Contribuenti, è intervenuta in merito all’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione estera. In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito quando e secondo quali criteri il regime agevolato deve essere riconosciuto ai pensionati che – dall’estero appunto – decidono di trasferire la propria residenza fiscale presso un piccolo Comune del Sud Italia, specificando le regole valide per chi percepisce intanto una pensione italiana.

Regime agevolato per i pensionati che dall’estero si trasferiscono al Sud: come funziona

Il regime fiscale che lo Stato italiano riconosce ai pensionati che dall’estero decidono di trasferirsi nel Sud Italia prevede l’applicazione di un’impostato sostitutiva del 7% sui redditi dichiarati, compresi quelli derivanti appunto da pensioni estere.

Tale regime agevolato è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 273 e 274, legge n. 145 del 30/12/2018) che, nel tracciarne la disciplina, ha stabilito che: i redditi di pensioni estere dei soggetti che trasferiscono la propria residenza nel Sud Italia potranno essere tassati con un aliquota del 7%, in deroga al regime ordinario, per un massimo di dieci periodi di imposta e a partire da quello di prima opzione.

Si tratta in questo caso di un regime che non viene applicato automaticamente, poiché facoltativo: sarà il contribuente titolare di pensione, dunque, a decidere se ricorrere o meno allo stesso (mentre l’opzione sarà liberamente revocabile anche prima della scadenza prevista dalla norma).

Tale agevolazione è stata introdotta col fine di attirare nuovo capitale, economico e umano, in quelle zone del Sud Italia dove il rischio spopolamento è più concreto che mai, con tutte le conseguenze negative che esso comporta.

I requisiti richiesti

Per poter aver accesso al regime agevolato previsto per i pensionati che dall’estero decidono di trasferirsi nel Meridione, ovviamente, bisogna essere in possesso di determinati requisiti, ovvero:

  • trasferire la propria residenza fiscale in una delle Regioni indicate tra Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, scegliendo comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti;
  • non essere stati fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace.

L’imposta sostitutiva del 7%, inoltre, non viene riconosciuta per i redditi prodotti in Italia.

Per quanto riguarda nello specifico le pensioni, dunque, tale regime fiscale vale solo per quelle estere che “rientrano” nel Paese, mentre per quelle già erogate da un Istituto di previdenza residente in Italia continua a valere il regime ordinario.

L’istanza presentata

C’è da chiedersi, a questo punto, se il fatto di essere titolare di una pensione in Italia possa escludere o meno dal riconoscimento del regime fiscale previsto per i pensionati che si trasferiscono al Sud. E questo è il dubbio che ha mosso un contribuente a presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

L’Istante, nello specifico, ha chiesto se fosse nella posizione di poter usufruire del regime di cui all’articolo 24-ter del TUIR per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, anche se lo stesso percepisce oltre alle pensioni di fonte estera la pensione dall’Istituto previdenziale Italiano (ovvero l’INPS).

Come riportato dall’articolo 24-ter del TUIR, e come riportato nell’istanza, il regime speciale è volto a favorire il trasferimento in alcune zone dell’Italia di soggetti residenti all’estero (a prescindere della loro cittadinanza), purché siano titolati di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, di conseguenza: “la norma in esame non vieta l’accesso a tale regime ai soggetti che siano titolari, oltre delle pensioni erogate da soggetti esteri, anche delle pensioni erogate da soggetti residenti nel territorio dello Stato, ma limita semplicemente gli effetti del regime speciale con la conseguenza che i redditi di pensione erogati dall’INPS saranno tassati con il regime ordinario”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 280 l’Agenzia delle Entrate ha replicato all’Instanza di interpello sopra specificata, chiarendo che sì, l’agevolazione spetta comunque per le pensioni estere, anche se il soggetto titolare percepisce altre pensioni in Italia.

Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri, mentre restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.
Come spiegato dall’AE, infine, non risulta ostativo il fatto che il titolare di pensioni estere sia anche titolare di di redditi da pensione erogati dall’INPS. Tuttavia, in relazione ai redditi erogati dall’INPS (quale Istituto residente in Italia), non si applica l’articolo 24-ter del TUIR, in quanto “redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti”.

Il soggetto che percepisce sia pensioni estere che pensioni INPS, quindi, potrà applicare l’imposta sostitutiva solo alle prime e non dovrà rinunciare alla tassazione agevolata.