Chiarimenti sulle spese rilevanti ai fini del redditometro e sulle sanzioni che si applicano nel contradditorio, nella circolare esplicativa dell’agenzia delle entrate, la n. 10/E del 14 maggio 2014.

Spese redditometro: i chiarimenti del Fisco

Nel documento di prassi, le Entrate rispondono ad una serie di quesiti posti dalla stampa specializzata tra cui quelli sul redditometro. In primo luogo troviamo le spese per elementi certi che secondo il decreto attuativo sono rilevanti ai fini della ricostruzione sintetica del reddito. Per tali spese rilevano anche i valori Istat (si vedano, ad esempio: le  spese per “acqua e condominio e per manutenzione ordinaria”, le spese per “elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa”).

Secondo l’agenzia, tali spese sono certe perché sono voci di spesa ancorate ad elementi certi.  In base ai contenuti del parere del Garante si ritiene che le spese medie ISTAT sono legittimamente utilizzabili per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi. In particolare, ci si riferisce al calcolo delle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e alle spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, ecc…, parametrate ai KW effettivi). Gli importi corrisposti per le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza sono rilevanti ai fini del redditometro e quindi concorrono alla ricostruzione sintetica del reddito e formano oggetto di contraddittorio, ma solo se individuati puntualmente dall’ufficio.

Spese per elettrodomestici e arredi

Secondo le entrate inoltre, le spese per elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa, seppure ancorate al possesso di uno o più immobili, non sono determinate in base alle caratteristiche degli stessi.

Pertanto anche tali spese concorrono alla ricostruzione sintetica del reddito esclusivamente in presenza di importi corrisposti per spese effettivamente risultanti dai dati disponibili in anagrafe tributaria. [fumettoforumright]

 Redditometro; la quota di risparmio all’anno

Altra domanda posto al Fisco riguarda la quota di risparmio dell’anno, se questa debba essere considerata ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, insieme alle spese certe e a quelle per elementi certi e del fitto figurativo. Per l’agenzia la quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi, concorre alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo.

Redditometro: le sanzioni

In caso poi di mancata presentazione del contribuente all’invito a fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento da redditometro, si possano applicare sanzioni nei confronti del contribuente? L’Agenzia ricorda che  l’ufficio invita il contribuente selezionato a presentarsi per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento, indicando nell’invito stesso gli elementi e le circostanze rilevanti.  Se il contribuente non si presenti si rende applicabile la sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 471/1997. Di ciò se ne darà specifica avvertenza in detto invito.  Fin dal primo incontro il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito.  Siccome si prevede un secondo momento obbligatorio di confronto con il contribuente, quale ulteriore garanzia per il contribuente, non si può escludere che in questa ulteriore fase il contribuente possa presentare elementi giustificativi non forniti già nella prima fase di confronto.