In attesa della Circolare esplicativa sul nuovo Reddito di Emergenza istituito dal decreto Rilancio, l’INPS intanto ha fatto sapere che è attivo, dal 22 maggio scorso il servizio online per la presentazione delle domande. Espressamente nel messaggio dell’istituto di previdenza si legge quanto segue: “L’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 128 del 19 maggio 2020), ha istituito il Reddito di emergenza: una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il diritto al beneficio è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto stesso. Secondo quanto disposto dal decreto, il REM potrà essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020 (articolo 82, commi 1 e 7, del D.L. n. 34 del 2020).

Al fine di garantire la tempestiva gestione delle domande, e in attesa dell’imminente pubblicazione della circolare applicativa, a partire dalla data odierna i cittadini potranno inviare le domande di Reddito di emergenza dal sito internet dell’Istituto, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152”.

I requisiti

A tal proposito si ricorda che la misura è erogata in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza, fino a un importo massimo di 800 euro.

È riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Nel dettaglio ai fini del beneficio è necessario che, il nucleo familiare, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato:

  • abbia residenza in Italia;
  • presenti un valore del reddito familiare, nel mese di aprile, inferiore all’ammontare del beneficio;
  • abbia valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 2019 inferiore a 10.000 euro (che sarà aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro (oppure 25.000 euro se nel nucleo è presente almeno un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
  • valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

Incompatibilità ed esclusioni

Il REM non è, comunque, compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18 (Cura Italia), né con le altre indennità previste dallo stesso decreto Rilancio. Non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità oppure titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Sono, infine, esclusi dall’agevolazione i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.