Buongiorno dottoressa, ho letto un suo articolo molto esplicativo sul
sito INVESTIRE OGGI e mi permetto di scriverle per un quesito in materia
RdC.
Se un soggetto ha in essere un contratto Co.co.co. e successivamente gli
viene riconosciuto il diritto alla percezione del RdC la soglia per il
decadimento del diritto stesso decade sempre al superamento dei 9360
euro annui?
Il contratto Co.co.co rientra sempre nella categoria delle attività da
non dichiarare all’Inps per il ricalcolo del RdC?
Nel caso di dimissioni dalla collaborazione continuata e collaborativa,
questo potrebbe compromettere il decadimento del diritto RdC?

In attesa di sue delucidazioni,
porgo cordiali saluti.

Lavoro compatibile con il reddito di cittadinanza: in quali forme

Con due circolari l’Inps lo scorso anno ha chiarito i casi di compatibilità tra lavoro e reddito di cittadinanza:

Circolare Inps n. 43 del 20 marzo 2019;

Circolare n. 100 del 5 luglio 2019.

Schematicamente possiamo riassumere, come giustamente osservato dal nostro lettore, che l’assegno RdC è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, presupponendo in ogni caso il mantenimento dei requisiti previsti (da qui anche la soglia di reddito ISEE da non superare che resta invariata).

La casistica è diversa a seconda che il contratto sia in essere al momento della domanda o che l’assunzione arrivi in un secondo momento.

Se in un momento successivo alla presentazione della domanda RdC dovessero intervenire variazioni nell’attività lavorativa di un componente del nucleo, sarà richiesta la compilazione del modello “Rdc/Pdc – Com esteso” e l’invio del modulo all’INPS tramite i CAF, gli Enti di patronato o direttamente accedendo con PIN dispositivo al sito dell’INPS.
Il termine per la trasmissione è di 30 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.
Si specifica però espressamente che non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini formativi e di orientamento, servizio civile, nonché contratti di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

Resta invece da segnalare il reddito derivante dallo svolgimento del c.d. lavoro autonomo occasionale riconducibile all’art. 2222 c.c., trattandosi di reddito di lavoro autonomo.

Chi si dimette rischia di perdere il RdC indipendentemente dalla natura del contratto?

Venendo all’ultimo punto della richiesta di consulenza, non risultano esserci riferimenti precisi nelle circolari. Tuttavia, alla luce di quanto visto sopra, appare da sposare l’interpretazione che non collega conseguenze dirette alle dimissioni in caso di contratto di collaborazione temporanea.