Per ottenere il reddito di cittadinanza, il richiedente deve necessariamente sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), con la quale si accetta di aderire ad un percorso di accompagnamento al mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Percorso che può riguardare:

  • attività di servizio alla comunità;
  • il completamento degli studi;
  • altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

A partire dal 15 luglio, la presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID).

È quanto reso noto dall’INPS con il messaggio numero 2820 del 14 luglio 2022. Ad ogni modo, la stessa normativa prevede anche alcune eccezioni a questa regola generale. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Reddito di cittadina, adesso la domanda equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro

Con il messaggio del 14 luglio, l’INPS ha reso noto che il modello per la domanda telematica di accesso al sussidio è stato aggiornato in modo da recepire le modifiche normative previste dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019. In base a tali modifiche, la domanda di reddito di cittadinanza equivale a “Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)”. Quest’ultima sarà immediatamente trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di reddito di cittadinanza che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile. In un secondo momento, è possibile presentare le integrazioni necessarie a completare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Chi sono gli esclusi dal patto per il lavoro?

Come già detto in apertura, non tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a firmare il patto per il lavoro.
Sono esclusi, infatti, le seguenti categorie di beneficiari:

  • i soggetti che percepiscono la Pensione di cittadinanza;
  • pensionati o comunque i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • con disabilità.

Inoltre, così come si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “possono essere esonerati in occasione della convocazione da parte dei Centri per l’impiego, anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti ovvero i frequentanti corsi di formazione e gli occupati a basso reddito”.

Ricordiamo che, già con la prossima Legge di Bilancio, l’Istituto del reddito di cittadinanza dovrebbe subire delle importanti modifiche, soprattutto per quel che riguarda la parte delle politiche attive per la ricerca di un nuovo lavoro. Vi terremo aggiornati sulle possibili novità.