L’Inps, con il messaggio n. 3627 del 8 ottobre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza al termine del godimento delle 18 mensilità.

Reddito di Cittadinanza e domanda di rinnovo

Sostanzialmente, il Reddito di cittadinanza (Rdc), ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, è riconosciuto per un periodo massimo di 18 mesi.

L’indennità, ad ogni modo, può essere rinnovata, ma solamente dopo la sospensione di almeno un mese prima di ciascun rinnovo.

La domanda di rinnovo può essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i seguenti canali:

  • tramite il gestore del servizio integrato;
  • tramite SPID dal sito redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso i centri di assistenza fiscale;
  • presso gli istituti di patronato;
  • tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Variazione della composizione del nucleo familiare

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, spiega l’Inps:

“il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione”.

Ad ogni modo, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.

Facciamo un esempio:

Un nucleo familiare, beneficiario del Reddito di Cittadinanza dal mese di aprile 2019, è composto da due coniugi e da due figli minori.

A gennaio 2020, si registra l’ingresso di un nuovo nato, correttamente inserito in DSU.

La prestazione, in questo caso, prosegue fino a settembre 2020, ferma restando la verifica della permanenza dei requisiti.

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