Il decreto-legge 19 maggio 2020, cosiddetto decreto rilancio, ha istituito il Reddito di emergenza (Rem), una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da coronavirus, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto stesso.

 

Presentazione della domanda

ll Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.

La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

 

Rem, quanto spetta?

Secondo quanto reso noto da una recente circolare dell’INPS, “la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)”.

L’importo del rem erogato varia, dunque, da 400 euro: nel caso di un adulto (valore della scala di equivalenza pari a 1), fino a 840 euro nel caso in cui il nucleo sia composto da due adulti, due minorenni e un componente sia in una situazione di disabilità (valore della scala di equivalenza pari a 2,1).

 

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