I soggetti iscritti all’INPS, artigiani e commercianti e professionisti  iscritti alla gestione separata, determinano i contributi da versare in dichiarazione dei redditi .Ciò avviene con la compilazione del quadro RR del modello Redditi. Con la circolare n° 88 di ieri 21 giugno, l’INPS, oltre a richiamare le regole generali di determinazione della base imponibile contributiva, ha ribadito nuovamente le regole da applicare in riferimento ai soci della S.R.L iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Quest’ultimi, se non prestano alcuna attività lavorativa nella società, determinano la base imponibile contributiva senza considerare i redditi di capitale derivante dalla partecipazione.

La dichiarazione dei redditi e il quadro RR: la determinazione dei contributi da versare

Il Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti:

  • alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e
  • dai lavoratori autonomi che sono iscritti alla Gestione separata.

La compilazione del quadro RR è finalizzata alla determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Le istruzioni di compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi 2021, modello Redditi, sono state comunicate dall’INPS con la circolare n° 88 del 21 giugno.

Per quanto riguarda artigiani e commercianti, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa, tali soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori). A tal fine, è necessario  compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF”.

Il reddito imponibile degli artigiani e dei commercianti

Per artigiani e commercianti, la base imponibile previdenziale è individuata sulla base del totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2020. Al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti. A seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n.

145.

Nei fatti rilevano i redditi indicati nel quadri RF, RE, RH e LM della dichiarazione dei redditi.

Il reddito imponibile per i soci della SRL: se è svolta attività lavorativa

Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita:

  • dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l
  • corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Prescindendo dalla destinazione che l’assemblea della società ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.

Il reddito imponibile per i soci della SRL: se non è svolta attività lavorativa

Un discorso a parte va fatto per i soci della SRL che non prestano alcuna attività lavorativa nella SRL.

Nella circolare di ieri 21 giugno, l’INPS ribadisce quanto già chiarito con la circolare n° 84 del 10 giugno.

In quest’ultima circolare, l’INPS recependo le indicazioni del Ministero del Lavoro che ha ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), ha chiarito che:

devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

In base ai citati orientamenti giurisprudenziali, i redditi di capitale di artigiani e commercianti che non prestano attività lavorativa nella SRL, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva (contributi INPS). Tenuto conto:

  • della differenziazione tra redditi di impresa (di cui all’articolo 55 del DPR 917/1986, TUIR)) e redditi di capitale (di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986) e
  • dell’ articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 che individua la base imponibile contributiva per artigiani e commercianti nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF.

Da qui, l’esclusione dei redditi da capitale dalla base imponibile contributiva.

Ciò vale per i soci della SRL che non prestano alcuna attività lavorativa all’interno della stessa. Il riferimento è ai soci di mera partecipazione.