L’omessa indicazione di un reddito nella dichiarazione presentata entro lo scorso 10 dicembre potrebbe configurare la violazione di infedeltà dichiarativa. La sanzione è del 90% e può essere versata anche in ravvedimento ossia beneficiando delle riduzione sanzionatorie che variano a secondo di quando è regolarizzata la stessa violazione. Tale sanzione assorbe anche quelle per l’eventuale omesso versamento dell’Irpef.

 

Non si applica la sanzione del 90% se l’omessa indicazione di un reddito è sanata entro 90 giorni dal 10 dicembre.

 

Tale termine è stato fissato dal decreto Ristori-quater.

La scadenza ordinaria sarebbe stata quella del 30 novembre.

Presentazione Dichiarazione dei rediti 2020: il termine del 10 dicembre

Il D.L. 157/2020, decreto Ristori-quater, ha prorogato la scadenza del modello Redditi dal 30 novembre al 10 dicembre.

 

Ciò valeva per tutti i contribuenti.

 

Individuata la data del 10 dicembre, sarà considerata regolare la dichiarazione presentata entro i 90 giorni successivi (dichiarazione tardiva).

La dichiarazione infedele e i redditi omessi

Chi ha presentato la dichiarazione  entro il 10 dicembre può aver dimenticato di inserire un reddito.

 

Si pensi ad esempio all’omessa indicazione di un reddito da locazione non in regime della cedolare secca.

 

In tale caso potrebbe configurasi la violazione di dichiarazione infedele. L’infedeltà dichiarativa può riguardare anche il 730.

 

Gli aspetti sanzionatori legati all’infedeltà dichiarativa sono stati chiariti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n 42/E 2016.

 

Le sanzioni legati all’omessa indicazione di una redditi possono essere differenti a secondo del momento in cui il contribuente decide di regolarizzare la violazione.

Sanzioni a seconda di quando si sanano gli errori

Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa/sostitutiva entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria per correggere l’omessa indicazione di un reddito,

 

la sanzione da prendere a riferimento per la regolarizzazione è quella di cui al citato articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, secondo cui, “fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, (ossia fuori dai casi di infedeltà n.d.r.) se (nel)la dichiarazione (…) sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per (…)la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”(circolare 42/E 2016).

Tale sanzione sarà quella da prendere come riferimento anche per la regolarizzazione della propria posizione qualora il contribuente risulti destinatario di una comunicazione di cui all’art. 1, commi 634 e seguenti, della legge di Stabilità per il 2015 (adempimento spontaneo). Con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine

Infedeltà dichiarativa e omesso versamento

Attenzione, rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento.

 

Dunque, se ho omesso di indicare un reddito,  da locazione, da lavoro autonomo occasionale ecc e presento una nuova dichiarazione entro 90  dal 10 dicembre per chi interessato dalla proroga) verso le seguenti sanzioni:

 

  • euro 250 (art. 8, comma 1 D.Lgs 471/1997), ridotta ad 1/9 = euro 27,78 per non aver indicato il reddito,
  • sanzione per omesso versamento (30% * l’imposta non pagata) ridotta in ravvedimento.

 

Dunque, per entrambe le sanzioni è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ex art.13 D.Lgs 472/1997.

 

Attenzione il ravvedimento dell’omesso versamento (30%) va rapportato non alla data del 10 dicembre ma alla data in cui il versamento andava fatto (tax day). Ad esempio per i non titolari di partita iva, rileva la data del 30 giugno (saldo e 1° acconto Irpef).

 

E’ dal qui che parte il conteggio dei giorni entro i quali si sana la violazione per capire quale riduzione applicare, ex art.13 D.Lgs 472/1997.

 

Non è detto che sia dovuta una maggiore imposta, magari l’omessa indicazione di un reddito può comportare anche la sola riduzione del credito Irpef.

 

Magari inserendo quel reddito il credito Irpef scende da un importo più alto a uno più basso.

Redditi omessi: infedeltà sanata dopo 90 giorni dal 10 dicembre

Il discorso sulle sanzioni cambia radicalmente se l’omessa indicazione di un reddito è sanata trascorsi 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

 

Infatti,

successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato (circolare 42/E 2016).

Di conseguenza, il contribuente in torto, dovrà presentare una dichiarazione integrativa e:

 

  • versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi,
  • la sanzione del 90% per infedeltà dichiarativa.

 

Ad ogni modo, la sanzione può essere versata anche in ravvedimento e assorbe anche quella per omesso versamento.

 

Cosa significa che assorbe anche quella per omesso versamento?

 

Significa che oltre alla sanzione del 90% per infedeltà dichiarativa (comunque da ridurre in ravvedimento), non sarà necessario versare anche quella del 30% per omesso versamento.

Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione). Non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 472 del 1997 (circolare 42/E 2016).

Attenzione, al di là se siano trascorsi o meno i 90 giorni, se fin dall’inizio la mia violazione configurava solo un’irregolarità dichiarativa (ad esempio, omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per la mia identificazione) pago solo la sanzione di euro 250 (art.8 comma 1 D.lgs 47271997) ridotta in ravvedimento.

 

In tale caso non c’è alcuna infedeltà dichiarativa.