Presentato il 730 2021 entro lo scorso 30 settembre, il contribuente potrebbe accorgersi di non aver indicato alcuni dati reddituali o di aver riportato delle agevolazioni fiscali in misura superiore a quella effettivamente spettante. Ciò potrebbe comportare, agli occhi del Fisco, la violazione di presentazione di una dichiarazione infedele. Si parla di infedeltà dichiarativa perchè quanto riportato nella dichiarazione dei redditi non rispecchia la reale situazione reddituale del contribuente.

Ad ogni modo, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, presentando un modello Redditi.

Ciò va fatto al più presto.

L’infedeltà dichiarativa del 730-2021

Si parla di 730 infedele, ad esempio, quando il contribuente ha omesso di indicare un reddito o ha riportato delle detrazioni/deduzioni in maniera maggiore rispetto a quella effettivamente spettante. Ciò ha potuto comportare il versamento di un’IRPEF più bassa di quella effettivamente dovuta allo Stato.

In tale caso, il CAF o il consulente al quale ci siamo rivolti potrebbe non avere alcuna colpa, se abbiamo omesso di consegnargli tutti i documenti reddituali. Non si può parlare di visto di conformità infedele. Dunque per l’errore non paga il Caf o il Commercialista.

Come rimediare agli errori? Entro il 30 novembre, ravvedimento con sanzioni ridotte

L’infedeltà dichiarativa può essere sanata solo tramite un modello Redditi. Difatti, spirata la data del 22 giugno per inviare un 730 precompilato sostitutivo, non possiamo presentare un nuovo 730 a correzione del precedente.

Il modello Redditi può esser presentato:

  • entro il 30 novembre 2021 (correttiva nei termini);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), ancora
  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art.2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

Se il contribuente presenta il modello Reddito a correzione del 730 entro il prossimo 30 novembre: nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa.

Sono invece dovute la sanzione del 30% e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta. La sanzione è ravvedibile, la data a cui rapportare le percentuali di riduzione da ravvedimento e gli interessi è quella del 30 giugno 2021.

Ancora, nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa se il contribuente ricorre al modello Redditi entro 90 gg dal 30 novembre per correggere l’omessa indicazione di un reddito. In tale caso, il contribuente paga: la sanzione di euro 250 ridotta in ravvedimento ad 1/9, ossia euro 27,78, più la sanzione ravvedibile, per omesso versamento, ossia il 30% ridotto a secondo di quando avviene il pagamento.

Trascorsi 90 giorni dal 30 novembre, l’omessa indicazione di un reddito configura la c.d infedeltà dichiarativa.