Come versare gli indebiti non pensionistici? Coloro che devono restituire soldi all’Inps, vuoi per errore di calcolo, vuoi per verifiche susseguenti effettuate dagli uffici dell’Istituto, potranno farlo direttamente su avviso dell’Inps oppure attendere che sia l’Inps stesso a recuperare le somme dovute sulle prestazioni in corso.

Il problema si pone più che altro per gli indebiti di natura non pensionistica per i quali l’Inps non può operare direttamente trattenute sull’assegno mensile di pensione. In attesa che venga emanata una specifica regolamentazione in materia, l’Inps recupererà quindi le somme dovute con le stesse modalità usate per le pensioni, così come spiegato nel recente messaggio numero 734 del 2020.

Il recupero degli indebiti Inps

Come detto, in attesa di uno specifico regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti non pensionistici, l’Inps potrà agire sugli assegni in pagamento per prestazioni a sostegno del reddito, come la Naspi, la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità, la disoccupazione agricola, ecc. rifacendosi così alla determinazione presidenziale n. 123 del 2017 che regola il recupero degli indebiti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio o fine rapporto. Trattasi di metodi di recupero diretto, efficaci sotto ogni punto di vista. Nello specifico, l’Inps dovrà però verificare la possibilità di effettuare una compensazione, di cui all’articolo 4 della citata determinazione presidenziale, a condizione che il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati su una prestazione sorta con lo stesso titolo (ad esempio con riferimento alla cassa integrazione, la compensazione può operare solo se debito e credito siano scaturiti dal medesimo trattamento).

Trattenute fino a un quinto dell’importo

Ma in che misura avverrà il recupero? La regola è che l’Inps non può eccedere la trattenuta sulla prestazione in corso che ecceda il quinto dell’ammontare in pagamento, al lordo delle ritenute fiscali.

Pertanto l’indebito, se superiore a tale soglia, sarà spalmato su più rate fino al concorri mento del saldo dovuto. In alternativa il contribuente potrà effettuare entro 30 giorni un versamento diretto a parte senza compromettere i pagamenti periodici che l’Inps sta effettuando a suo favore. Questo anche nel caso in cui il debitore non sia titolare di prestazioni su cui effettuare la trattenuta mensile oppure qualora detto importo sia inferiore al trattamento minimo inps. Trascorsi infruttuosamente i 30 giorni dalla richiesta di pagamento, senza indicazioni da parte del debitore, l’Inps procederà al recupero mediante una trattenuta su prestazione in corso di pagamento oppure invierà all’interessato una nota di debito che contenga la diffida a restituire, in unica soluzione, la somma dovuta. Pena l’avvio di procedure esecutive.

Rateizzazione dell’indebito Inps

Il pagamento diretto può avvenire anche a rate, previa domanda dell’interessato, ma  solo per debiti superiori a  100 euro a condizione che le rate mensili correnti non siano inferiori a 60 euro. La durata massima del piano di rateizzazione dipende dal tipo di indebito ed è pari:

  • a 24 mensilità per gli indebiti di condotta (ossia quelli la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale ovvero ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita: ad esempio, nel caso di disconoscimento del rapporto di lavoro cui è correlata la prestazione liquidata);
  • a 36 mensilità per gli indebiti civili (ossia quelli in cui la causa sottostante l’indebita erogazione risiede in fattori diversi dall’applicazione della specifica disciplina di settore, quali – a titolo esemplificativo – l’assenza di legittimazione del destinatario della prestazione; sono di questo tipo, ad esempio, gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al beneficiario, riformata in un successivo grado di giudizio);
  • a 72 mensilità per gli indebiti propri (ossia quelli per i quali la causa dell’indebito è da ricondurre ad una motivazione oggettiva insita nelle modalità stesse di calcolo ed erogazione della prestazione).

La rateizzazione superiore a 24 mensilità può essere accordata solo per comprovate situazioni socio-economiche dell’interessato e con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione.