Il furto è un reato dove viene sottratto un bene mobile senza usare minaccia o violenza, con lo scopo di trarne profitto. Esempio: rubare in un appartamento senza la presenza dei titolari; rubare l’auto; occultamento di merce sottratta in un supermercato. Il furto viene definito nell’art.624 del Codice Penale “commette un furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri”, dunque un atto di impossessamento indebito di un bene, che viene sottratto con destrezza e senza esercitare violenza.

Il furto si configura quando la merce sottratta entra in possesso del ladro nel suo dominio e in suo potere, ma non quando per esempio si trova ancora nel supermercato,che in questo caso si definisce sottrazione di bene. Non c’è impossessamento fino a quando il proprietario (o il detentore) può esercitare ancora un potere sul bene rubato (ad esempio se il ladro deve ancora superare la vigilanza o il sistema antitaccheggio di un supermercato). Recenti modifiche alla disciplina definiscono furto anche la sottrazione di un bene immateriale (come energia elettrica o qualsiasi altra energia che abbia un valore economico).

La rapina invece implica un atto di violenza verso qualcuno; è un reato di sottrazione ma con aggravante di minaccia e violenza. La rapina consiste nell’appropriarsi dei beni altrui sotto la minaccia di armi ( coltelli, pistole e quant’altro valga ad offendere). Esempio: quando il malvivente minaccia la vittima di farsi consegnare il portafogli e magari è armato. Mentre il reato di furto viene definito, come detto prima, nell’art. 624 , l’art.628 del Codice Penale definisce il reato di rapina quando: “chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza o minaccia alla persona , s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene”.

La rapina unisce in sé due reati (si parla infatti di «reato complesso»), ed è il risultato del delitto di furto più quello di violenza o minaccia.

Nella sostanza la rapina e il furto sono reati contro il patrimonio e sono perseguibili entrambi d’ufficio, la differenza e’ nella comminazione della pena e nella perpetrazione appunto di tali reati.

La procedibilità per il furto e per la rapina

La pena per il furto è la reclusione da sei mesi a tre anni, la multa va da 154 a 516 euro, mentre per il reato di rapina la sanzione è maggiore, va da tre a dieci anni di carcere con multa da 516 a 2.065 euro. La pena minima prevista per la rapina è esattamente quella massima prevista per il furto.

Che il furto sia un reato minore lo si capisce anche da un altro motivo che lo differenzia dalla rapina: questo reato è procedibile solo su querela della persona offesa, ovvero non basta una semplice denuncia per far avviare le indagini penali e quindi il processo. La vittima deve chiedere espressamente l’avvio del procedimento penale con querela alle autorità giudiziarie.

Ciò non avviene per il reato di rapina dove si procede d’ufficio, ovvero il procedimento penale non è subordinato alla richiesta della vittima, al contrario, appena le autorità giudiziarie ricevono denuncia o avviso dell’accaduto intervengono immediatamente e sono obbligati a procedere penalmente.