Non sempre una notizia non vera pubblicata online prevede che l’autore si sia macchiato di reato di diffamazione.

La notizia falsa, infatti, non sempre equivale ad una lesione della reputazione altrui e la diffamazione si configura solo in questo caso. A chiarirlo è una recente sentenza della Corte  di Cassazione,  la numero 27817 del 6 giugno 2017, nella quale si legge “In tema di diffamazione a mezzo stampa la pubblicazione di una notizia falsa ancorché espressa informa dubitativa, può ledere l’altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell’articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati”.

Chi stabilirà, però, se la notizia falsa  anche diffamatoria? In ogni caso il compito spetterà al giudice.

Ma attenzione, anche se la notizia falsa non risulta ingiuriosa, il soggetto che si vede ritratto in maniera falsa in un articolo può, in ogni caso, chiedere la rettifica o la cancellazione di quanto pubblicato poichè potrebbe ledere alla sua identità personale. Di caso, in caso, poi, spetterà all’offeso stabilire se è il caso o meno di avviare un’azione per chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla pubblicazione della falsa notizia.