Con la circolare n° 2 di venerdì scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle misure che fanno parte della c.d. pace fiscale così come prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.  Specifici chiarimenti hanno riguardato anche il c.d. ravvedimento speciale che opera in deroga all’ordinario ravvedimento operoso ma che come vedremo a breve, prende da questo molte delle regole operative in essere.

Nella circolare citata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito due aspetti particolari circa il ravvedimento speciale: la possibilità di pagare il totale dovuto in compensazione. Ossia utilizzando crediti per imposte quali Irpef, Iva, Ires, nonché l’eventuale applicabilità del c.

d. lieve inadempimento. A tal proposito, è utile ricordare che il lieve inadempimento consiste nella possibilità di mantenere in essere la definizione agevolata ossia, lo sconto sulle sanzioni nel caso del ravvedimento speciale, anche in presenza di: lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva). Salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Il ravvedimento speciale

Quando parliamo di ravvedimento speciale, facciamo riferimento alla sanatoria prevista dai commi da 174 a 178 della Legge di bilancio 2023. In particolare, il contribuente può decidere di sanare violazioni non ancora contestate dal Fisco (dichiarazioni infedeli, tardive, omesse fatturazioni, ecc.):

  • effettuando l’adempimento omesso;
  • pagando l’imposta dovuta, gli interessi;
  • versando le sanzioni previste per la violazione commessa, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

La sanatoria riguarda il periodo d’imposta 2021.

Come previsto per il ravvedimento operoso ordinario, per far sì che il contribuente possa avvalersi del ravvedimento speciale, è necessario che le violazioni da regolarizzare non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o al versamento della prima rata, con:  atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

Comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73 (vedi avvisi bonari).

Laddove ad esempio il contribuente abbia ricevuto già l’avviso bonario, questi potrà scegliere tra la definizione agevolata degli avvisi bonari e il ravvedimento operoso ordinario. Si tratta di una scelta obbligata.

Attenzione, non tutte le violazioni posso essere oggetto di ravvedimento speciale.

Infatti, non può essere utilizzato il ravvedimento in parola,  dai contribuenti ai fini  dell’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite all’estero. In sostanza il quadro RW non può essere sanato.

Il pagamento del dovuto può essere effettuato entro il 31 marzo 2023.

Tuttavia, è possibile pagare anche a rate. È ammesso, infatti, il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Ravvedimento speciale. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Nella circolare n°2, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti. Con l’applicazione della sanzione del 30% sul residuo dovuto a titolo di imposta  e degli interessi al 4%, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

Detto ciò, rispetto a tale passaggio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non troverà applicazione il c.d. lieve inadempimento, quindi, anche piccoli ritardi o parziali omessi versamenti, non saranno tollerati ai fini della norma.

Accanto a tale chiarimento atteso, ma comunque di segno negativo, l’Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di pagare quanto dovuto ai fini del ravvedimento speciale anche tramite la compensazione in F24 ossia utilizzano i crediti vantati nei confronti dello Stato per imposte varie, Irpef, Ires, Iva, ecc.

Infatti, nella circolare in esame, viene specificato che:

tenuto conto che, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione, si ritiene che essa sia utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento.

Infine, viene confermato che la sanatoria riguarda anche le dichiarazioni tardive.