Abbiamo già visto che nella Legge di bilancio 2023 viene introdotto il c.d. ravvedimento speciale, grazie al quale, il contribuente può sanare le violazioni connesse con la dichiarazione dei redditi, anche violazioni prodromiche, versando solo una piccolissima parte della sanzione minima. Infatti, imprese e privati, prima che il Fisco contesti la violazione, possono decidere di mettersi in regola pagando l’imposta dovuta, gli interessi nonché la sanzione per la violazione commessa ridotta a 1/18. Nei fatti, il contribuente dovrà versare solo la diciottessima parte della sanzione minima.

Per intenderci, se ad esempio, la violazione da sanare è una dichiarazione infedele (omessa indicazione di un reddito), il contribuente oltre alla maggiore imposta e agli interessi, verserà la sanzione del 5%, ossia la sanzione minima del 90% ridotta a 1/18. Difatti, il ravvedimento speciale è più conveniente del ravvedimento operoso ordinario.

Detto ciò, la dichiarazione infedele non è l’unica sanzione che può essere pagata in ravvedimento speciale. A ogni modo, la regolarizzazione non può riguardare l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite all’estero (vedi compilazione quadro RW).

Vediamo in quali casi, il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento speciale.

Il Ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale è inserito all’art.40 della Legge di bilancio 2023.

In particolare, le violazioni oggetto di ravvedimento speciale sono quelle riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti. Affinché il contribuente possa ricorrere al ravvedimento speciale, è necessario che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata).

Ai fini del ravvedimento, il contribuente dovrà non solo rimuovere la violazione, dunque ad esempio se ha presentato una dichiarazione infedele, correggerla con una corretta, ma anche provvedere a pagare:

  • l’imposta,
  • gli interessi e
  • le sanzioni.

Le sanzioni saranno ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile. Il versamento può avvenire in un’unica
soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Quali violazioni possono essere sanate con il ravvedimento speciale?

Possono essere oggetto di ravvedimento speciale non solo le violazioni strettamente connesse alla dichiarazione dei redditi, Iva, dei sostituti d’imposta (770), ecc. ma anche le violazioni prodromiche. Si pensi ad esempio all’omessa fatturazione.

Ad esempio, un contribuente in regime forfettario, che dovrebbe versare le sanzioni piene (fatto salvo il ravvedimento ordinario) per omessa fatturazione, può sfruttare il nuovo ravvedimento speciale sulle sanzioni come individuate all’art.6, comma 2 del D.Lgs 471 del 1997:

il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Tali sanzioni potranno essere versate nella misura di 1/18 del minimo.