La Legge di bilancio 2023 contiene una norma con la quale viene introdotto un ravvedimento operoso c.d. speciale.

Quando si parla di ravvedimento si fa riferimento alla possibilità concessa a privati e imprese di pagare i debiti con il Fisco o di regolarizzare un adempimento di spontanea volontà, versando l’imposta, anche in maniera frazionata, gli interessi, nonché la sanzione prevista per la violazione commessa, ad esempio, omesso versamento delle imposte. Il vantaggio del ravvedimento è che la sanzione si versa in misura ridotta a una percentuale minima, che varierà in base al tempo trascorso tra le scadenza originaria del pagamento/adempimento e il termine entro il quale si regolarizzerà.

Con la Legge di bilancio, esiste la possibilità di sganciarsi dalle regole ordinarie del ravvedimento, prevedendo che la sanzione da pagare per la violazione commessa sia ridotta in base ad un rapporto paria 1/18.

Dunque ad esempio, se la violazione commessa riguarda una dichiarazione infedele, il contribuente pagherà la sanzione del 90% ridotta ad 1/18, dunque il 5%.

Il ravvedimento speciale nella Legge di bilancio 2023

L’art.40 dell’attuale Legge di bilancio 2023, prevede che le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi
degli articoli 38, definizione agevolata degli avvisi bonari e 39, definizione agevolata irregolarità formali,  possono essere regolarizzate con il pagamento:

  • di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge,
  • oltre all’imposta e
  • agli interessi dovuti.

Detto ciò, il pagamento del dovuto potrà essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo. Con scadenza
della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Attenzione, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Condizioni da rispettare per accedere al ravvedimento speciale

Per accedere al ravvedimento speciale, così come al ravvedimento ordinario ex art.13 del D.

lgs 47271997, è necessario che le violazioni da regolarizzare non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto.

O al versamento della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. Comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73 (vedi avvisi bonari).

Attenzione, non tutte le violazioni posso essere oggetto di ravvedimento speciale.

Infatti, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite all’estero. In sostanza il quadro RW non può essere sanato. Per le criptovalute valgono invece regole ad hoc.

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023. Con contestuale rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Nonché l’iscrizione a ruolo. L’iscrizione a ruolo riguarda gli importi ancora dovuti, nonché la sanzione piena applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e gli interessi.

In tali ipotesi, la cartella esattoriale dovrà essere notificata, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.