Non solo revisione dell’IRPEF, dell’IRES e graduale abrogazione dell’IRAP, ma novità anche in tema di ravvedimento operoso arriveranno con la riforma fiscale.

Ricordiamo che nel Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 è stata approvata la legge delega fiscale. In pratica si delega il Governo a fare la riforma fiscale. Quindi, a riscrivere il sistema di tassazione del nostro Paese. Un sistema che è fermo da 70 anni.

Cos’è il ravvedimento operoso

Quando un contribuente non paga le imposte e le tasse alle scadenze previste, incorre in sanzioni.

L’omesso versamento comporta una sanzione minima del 30% da applicare sull’importo omesso.

Esempio

Mario non ha pagato l’IRPEF per euro 1.000. In questo caso la sanzione che l’Agenzia Entrate applicherebbe è pari a 300 euro, ossia il 30% di 1.000 euro.

Tuttavia, per i primi 90 giorni di ritardo, la sanzione piena è dimezzata al 15%. Quindi, riprendendo l’esempio, diventerebbe 150 euro.

Il legislatore, tuttavia, prima che il fisco si accorga dell’omissione, permette al contribuente di mettersi in regola spontaneamente. Questo grazie al ravvedimento operoso. Fare il ravvedimento, significa rimediare da soli (quindi, prima di ricevere l’accertamento fiscale) pagando:

  • l’imposta omessa
  • una sanzione ridotta rispetto a quella piena di cui sopra
  • gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo.

Il ravvedimento si perfeziona solo pagando tutte le citate componenti.

Le sanzioni ridotte (oggi)

La riduzione sanzionatoria prevista dal ravvedimento operoso cambia in funzione del tempo in si decide di mettersi in regola. Più tempo passa e più aumenta la sanzione. In dettaglio, le sanzioni applicabili con il ravvedimento operoso sono oggi quelle indicate dall’art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997 e sono le seguenti:

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione dell’omesso versamento avviene nei primi 15 giorni;
  • 1/10 del 15% (quindi, 1,5%), se la regolarizzazione dell’omesso versamento avviene dopo 15 giorni ed entro 30 giorni;
  • 1/9 del 15% (quindi, 1,67%), se la regolarizzazione dell’omesso versamento avviene dopo 30 giorni ed entro 90 giorni;
  • 1/8 del 30% (quindi, 3,75%), se la regolarizzazione dell’omesso versamento avviene dopo 90 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • 1/7 del 30% (quindi, 4,29%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/6 del 30% (ossia 5%) se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/5 del 30% (quindi, 6%) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).

Il ravvedimento operoso nella riforma fiscale

Si consideri, ad esempio, il sig.

Giovanni che non ha pagato l’IMU per 800 euro. Questi se si ravvede entro 90 giorni dalla scadenza, pagherà una sanzione pari a 1,67% di 800 euro, invece, che quella piena del 15% applicabile in assenza di ravvedimento. Un bel risparmio dunque.

Un beneficio che potrebbe in futuro aumentare ancora di più grazie alla riforma fiscale in arrivo. Infatti, la legge delega approvata a questo fine prevede che il Governo adotti in seguito delle misure finalizzare a rivedere l’istituto del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni.

Pertanto, possibilità che arrivino sanzioni ancor più ridotte rispetto a quelle oggi previste dal menzionato art.

13 D. Lgs. n. 472 del 1997.