Il 28 dicembre 2020 era il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Superata tale data senza che sia effettuato il versamento è possibile comunque ricorrere al ravvedimento operoso.Ecco a quali condizioni è possibile ravvedere il carente o l’omesso versamento pagando una sanzione minima.

Ad esempio, entro l’11 gennaio è possibile versare una sanzione pari all’1% per ogni giorno di ritardo rispetto alla data del 28 dicembre. A tale sanzione è possibile applicare la riduzione ad 1/10.

Il pagamento dell’acconto Iva

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Per l’anno 2020, il 27 cadeva di domenica con conseguente rinvio al lunedì 28 immediatamente successivo.

Il versamento doveva essere effettuato in F24 con il codice tributo:

“6013”, se trattasi di contribuente mensile;
“6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Ad ogni modo, per i soggetti che rientrano nella proroga versamenti prevista dal Ristori-quater (art. 2 D.L.157/2020) , l’acconto Iva nonché gli altri versamenti Iva da liquidazione e le ritenute alla fonte di dicembre si possono versare in unica soluzione entro il 16 marzo 2021. E’ ammessa  anche la possibilità di rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per calcolare l’acconto Iva, sono previsti tre metodi precisi: storico previsionale analitico.

Su tale distinzione si rimanda all’articolo acconto Iva al 28 dicembre: soggetti esonerati o in proroga .

Acconto Iva: le sanzione da pagare in ravvedimento

Superata la data del 28 dicembre 2020 senza che il versamento sia stato effettuato o è stato fatto in maniera parziale,  è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.lgs 472/1997.

Qual è la sanzione  prevista per gli omessi o carenti versamenti? 

La sanzione che si applica è quella del 30%, ex art.

13 del D.Lgs 471/1997.

Tale sanzione è ridotta:

  • 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% (dell’imposta non pagata)) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.

Di conseguenza se pago l’acconto Iva:

  • entro l’11 gennaio la sanzione da ravvedere è quella dell’1% giornaliera;
  • tra il 12 gennaio e il 29 marzo 2021, è del 15%.

Superata tale ultima data del 29 marzo, si applica la sanzione del 30%.

In tal modo, abbiamo individuato le sanzioni alle quali applicare il ravvedimento operoso.

Acconto Iva: il ravvedimento

Ciò significa che le sanzioni appena richiamate (1%,15%, 30%) possono essere versate in misure ridotta a seconda del momento in cui avviene il pagamento dell’acconto Iva. Rispetto alla data originaria del 28 dicembre. Oltre alla sanzione ridotta verso, l’acconto dovuto più gli interessi.

Non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, come da art.13 del D.lgs 472/1997, comma 1-ter, laddove nel frattempo, sia intervenuta la

notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Ad ogni modo se il ravvedimento è ammesso, insieme all’acconto Iva verserò gli interessi nonchè, se pago:

  • entro l’11 gennaio,  la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo(1/10 dell’1%, ravvedimento sprint);
  • tra il 12 gennaio e il 27 gennaio la sanzione dell’1,5%(1/10 del 15%, ravvedimento breve);
  • dopo il 28 gennaio ed entro il 29 marzo 2021,  la sanzione dell’1,67% (ravvedimento intermedio,1/9 del 15%).

Il ravvedimento lungo o lunghissimo

Superata tale data del 29 marzo, il ravvedimento avviene versando la sanzione :

 

    • del 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo);
    • 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
    • 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
    •  6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n°4) casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).

E’ ammessa la possibilità di ricorrere ad un ravvedimento frazionato.

Ad esempio, posso versare prima tutto l’acconto dovuto insieme agli interessi e in un momento successivo la sanzione per carente o omesso versamento.

Attenzione, in tale caso:

  • la sanzione applicabile è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento dell’imposta;
  • gli interessi moratori sono dovuti per il periodo del ritardo;
  • la riduzione applicabile alla sanzione è riferita al momento in cui la sanzione è effettivamente pagata(cfr circolare n. 180 del 1998).

Il ravvedimento: come compilare l’F24

Nell’F24 da presentare in maniera telematica, dovrò indicare separatamente i seguenti codici tributo:

  • per la sanzione il codice 8904;
  • per gli interessi il codice 1991.

L’acconto ossia l’imposta dovuta è indicata con il codice tributo “6013”, se trattasi di contribuente mensile;“6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Sugli interessi, il tasso applicato è pari: allo 0,05% fino al 31 dicembre 2020, 0,01 dal 1° gennaio 2021.