Entro domani 27 gennaio è possibile ravvedere l’omesso o il carente versamento dell’acconto Iva scaduto il 28 dicembre versando una sanzione minima dell’1,5%.

Tale scadenza non riguarda coloro che rientrano nella proroga versamenti prevista dal decreto Ristori-quater. Soggetti per i quali,  l’acconto Iva nonché gli altri versamenti Iva da liquidazione e le ritenute alla fonte di dicembre si possono versare in unica soluzione entro il 16 marzo 2021. E’ ammessa anche la possibilità di rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Ecco come sanare l’acconto Iva senza incorrere in sanzioni da parte del Fisco.

L’acconto Iva: la scadenza del 28 dicembre

L’acconto Iva 2020 andava versato entro il 28 dicembre. La scadenza ordinaria coincide con il 27 dicembre che quest’anno però cadeva di domenica.
Il versamento doveva essere effettuato in F24 con il codice tributo:

“6013”, se trattasi di contribuente mensile;
“6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Il calcolo dell’acconto da versare può essere effettuato, alternativamente, con il:

  • metodo storico;
  • analitico o
  • previsionale.

Ad esempio con il metodo storico l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

  1. per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
  2. i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva;
  3. per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc. alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente

Gli altri metodi sono stati approfonditi nell’articolo Acconto Iva al 28 dicembre: i soggetti esonerati o in proroga.

Il versamento dell’acconto Iva entro il 27 gennaio: si versa la sanzione dell’1,5%

Entro domani è possibile versare l’acconto Iva pagando oltre all’imposta dovuta e agli interessi, una sanzione minima dell’1,5%. Si arriva a tale percentuale applicando alla sanzione del 15%, ex art. 13 del D.Lgs 471/1997, la riduzione ad 1/10.

Riduzione resa possibile grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Nello specifico, le sanzioni ravvedibili ossia da versare in misura ridotta sono le seguenti:

  • 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% (dell’imposta non pagata)) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.

Rapportando tali indicazioni alla scadenza del 28 dicembre: entro l’11 gennaio la sanzione da ravvedere è quella dell’1% giornaliera; tra il 12 gennaio e il 29 marzo 2021, è del 15%. Superata tale ultima data del 29 marzo, si applica la sanzione del 30%.

Dunque, applicando le regole del ravvedimento, ex art.13 del D.Lgs 472/1997, verso:

  • entro l’11 gennaio (termine oramai spirato), la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo(1/10 dell’1%, ravvedimento sprint);
  • tra il 12 gennaio e il 27 gennaio la sanzione dell’1,5%(1/10 del 15%, ravvedimento breve);
  • dopo il 28 gennaio ed entro il 29 marzo 2021, la sanzione dell’1,67% (ravvedimento intermedio,1/9 del 15%).

In base a quanto detto, entro domani è possibile sanare l’omesso/carente versamento dell’acconto Iva versando: l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione dell’1,5%.

Attenzione, non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, come da art.13 del D.lgs 472/1997, comma 1-ter, laddove nel frattempo, sia intervenuta la

notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il versamento dell’acconto Iva al 27 gennaio: la compilazione dell’F24

L’F24 va compilato secondo regole ben precise.

Utiizzando gli appositi codici tributo.

L’acconto va indicato:

    • con il codice tributo “6013”, se trattasi di contribuente mensile;
    • “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Per la sanzione si utilizza il codice 8904, per gli interessi il codice 1991.

Le prossime scadenze per il ravvedimento

Superata la scadenza del 27 gennaio e fino al 29 marzo 2021, la sanzione da ravvedere è ancora quella del 15%. Entro tale ultima data, in ravvedimento, verserò la sanzione dell’1,67%(ravvedimento intermedio,1/9 del 15%).

 

Dopo il 29 marzo, il ravvedimento avviene versando la sanzione :

 

  • del 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo);
  • 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n°4) casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).