Entro fine mese è ancora possibile beneficiare del c.d bonus rateizzazione cartelle esattoriali. Non si tratta nè di un accredito nè di uno sconto sugli importi contestati nella cartella esattoriale, ma della possibilità di beneficiare di specifiche condizioni agevolative. Non solo sulla richiesta di nuove rateazioni ma anche sulle condizioni al verificarsi delle quali si decade da una rateazione in corso. Infatti, il legislatore riconosce la possibilità di non pagare più rate del piano di rateazione senza che ciò determini la decadenza della stessa.

Il bonus cartelle esattoriali

In considerazione dell’emergenza economico-sanitaria ancora in essere, il Governo ha adottato una serie di misure anche in materia di riscossione. Al di là della sospensione dell’attività di riscossione che è stata in essere fino allo scorso 31 agosto 2021. Con il blocco delle notifiche di tutti gli atti della riscossione (notifiche cartelle, fermo amministrativo, ipoteche ecc) ma anche con la sospensione di tutti i pagamenti.

Il riferimento è alle misure di favore previste in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali, ma anche di avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi del Fisco, se affidati per il recupero all’Agente della riscossione.

Da qui, si è parlato di bonus rateizzazione cartelle esattoriali.

Dalle nuove rateazioni a quelle in corso: le agevolazioni in essere fino alla fine dell’anno

Le principali agevolazioni riguardano la decadenza delle rateizzazione cartelle esattoriali in in essere.

Nello specifico,

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si ha con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.

Attenzione, per le rateizzazioni con richieste presentate e accolte successivamente dal 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Si ritorna alle regole ordinarie, ex art.19 del DPR 602/73.

Ulteriori agevolazioni

Come ribadito sul portale dell’Agenzia delle entrate riscossione, entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18), possono presentare una nuova richiesta di dilazione. Senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. Difatti, c’è una deroga rispetto alla norma ordinaria.

Un’ulteriore agevolazione è prevista per contribuenti decaduti dai benefici della: “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017). Entro il 31 dicembre, tali soggetti possono richiedere una nuova rateazione per le somme ancora dovute. Superando il divieto previsto dalle norme da ultime citate.

Tale possibilità è ammessa anche per i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.

Infine, sempre fino al 31 dicembre, alla richiesta di rateazione per debiti fino a 100.000 euro, non sarà necessario allegare l’ISEE.