FiscoOggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle entrate ha appena risposto a un quesito di un proprio lettore, fornendo anche degli utili chiarimenti sulla cosiddetta imposta di successione.
Il contribuente ha dichiarato di aver ricevuto l’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate per una successione presentata qualche anno fa. Ciò premesso, lo stesso chiede se sia possibile rateizzare l’importo e con quali modalità? Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.

Imposta di successione chi deve pagarle e aliquote

Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione.

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di successione online, grazie ai servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato (caf o commercialista).
Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
Nello specifico:

  • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta da applicare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle su un valore superiore a 100 mila euro;
  • 6%, per i trasferimenti ad altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti.

Ecco come e quando è possibile pagare a rate

Ritornando al quesito del contribuente, la risposta è positiva: è possibile pagare l’imposta di successione a rate, ma soltanto oltre certi importi.
Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, si legge sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’ufficio territoriale competente invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione.


Per importi superiori a 1.000 euro è possibile rateizzare, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
  • la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20 mila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

“Il pagamento va effettuato tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora”.